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del fascicolo - Cedam

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574<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

rito, come precisate nell’istanza de qua, sarebbero comunque caratterizzate<br />

dalla provvisorietà, essendo con ogni probabilità destinate ad essere modificate<br />

in un secondo momento, in funzione <strong>del</strong>le eventuali successive difese e/o domande<br />

<strong>del</strong>l’attore che, in séguito al rigetto <strong>del</strong>l’eccezione di estinzione e alla<br />

ripresa <strong>del</strong>la fase preparatoria, ben potrebbe notificare la memoria di replica e,<br />

non essendosi maturata a suo carico nessuna decadenza, costituirsi e partecipare<br />

attivamente al processo.<br />

Se le precedenti considerazioni sono esatte, può allora concludersi che<br />

l’istanza volta ad ottenere la convocazione in camera di consiglio dinanzi al relatore<br />

perché si pronunci sull’estinzione <strong>del</strong> processo per mancata o tardiva costituzione<br />

<strong>del</strong>l’attore deve essere considerata come un atto che: a) introduce un<br />

sub-procedimento eccezionale rispetto a quello previsto in via ordinaria dall’art.<br />

11 per la decisione su questioni pregiudiziali e preliminari (42); b) risponde ad<br />

un mo<strong>del</strong>lo semplificato rispetto a quello tipico disegnato dall’art. 9; c) non deve<br />

(rectius, potrebbe anche non) contenere né le conclusioni di rito e di merito<br />

né la formulazione <strong>del</strong>le richieste istruttorie. Anzi, considerato che l’art. 9,<br />

comma 1°, stabilisce espressamente che la mancanza <strong>del</strong>le conclusioni di rito e<br />

di merito nella domanda di fissazione di udienza implica che il giudice faccia<br />

riferimento alle conclusioni formulate nel primo atto difensivo, sembra logico<br />

ritenere che detta istanza possa essere priva anche <strong>del</strong>la richiesta di estinzione,<br />

essendo sufficiente che la relativa eccezione sia stata formulata – prima di ogni<br />

altra difesa – nella comparsa di risposta (43).<br />

––––––––––––<br />

fornire « uno strumento di ausilio per il giudice al fine <strong>del</strong>la corretta comprensione<br />

<strong>del</strong>la controversia » e che « l’onere imposto all’istante (non diversamente da quello<br />

imposto alle altre parti ex art. 10, comma 1°) ha allora lo scopo di fornire al tribunale<br />

un chiarimento su ciò di cui è chiamato a decidere » (così Tiscini, in Sassani (a cura<br />

di), La riforma <strong>del</strong>le società, cit., p. 101), altrettanto vero è che tali considerazioni possono<br />

ritenersi valide soltanto per il caso in cui il giudice sia investito <strong>del</strong>la decisione di<br />

tutta la causa.<br />

(42) Cfr. Carratta, op. cit., p. 362 ss.; Poliseno, op. cit., p. 270 ss. Sembrerebbe di<br />

poter dire che l’eccezionalità <strong>del</strong> meccanismo stabilito dall’art. 12, comma 5°, rispetto a<br />

quello di cui all’art. 11, che invece costituisce la regola, ricorda molto da vicino, mutatis<br />

mutandis, il rapporto intercorrente tra gli artt. 307, comma 4°, e 187 c.p.c. (sul quale rapporto,<br />

v. Cipriani, La declaratoria di estinzione per inattività <strong>del</strong>le parti <strong>del</strong> processo di<br />

cognizione di primo grado, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 1966, p. 122 ss.; Vaccarella,<br />

Inattività <strong>del</strong>le parti ed estinzione <strong>del</strong> processo di cognizione, Napoli 1975, p. 263 ss. e<br />

274 ss.; Monteleone, voce Estinzione (processo di cognizione), in Digesto, Disc. priv.<br />

sez. civ., VIII, Torino 1992, p. 138 s.; Saletti, voce Estinzione <strong>del</strong> processo. I) Diritto<br />

processuale civile, in Enc. giur. Treccani, XIII, Roma 1994, p. 10 s.).<br />

(43) Sull’argomento, v. Arieta-De Santis, op. cit., p. 205 ss., i quali hanno osservato<br />

che il dettato <strong>del</strong>l’art. 9, comma 1°, non autorizza a dedurre che il legislatore <strong>del</strong>egato<br />

abbia voluto derogare a principi che in materia ormai costituiscono ius receptum, tra i

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