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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 795<br />

che la parte che ha sollevato l’eccezione si troverebbe vincolata a subire<br />

l’adesione <strong>del</strong>la controparte fino all’udienza di precisazione <strong>del</strong>le conclusioni,<br />

in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; reputato, altresì, che la questione di legittimità<br />

costituzionale appare non manifestamente infondata anche rispetto<br />

all’art. 3 Cost. poiché, a fronte di un limite preclusivo assai ristretto per chi<br />

solleva l’eccezione di incompetenza territoriale, sanzionato a pena di decadenza<br />

(cfr. Corte Cost. 16 aprile 1999, n. 128), consente alla controparte di aderire in<br />

ogni tempo alla predetta eccezione, lasciando, nelle more, la parte che ha eccepito<br />

la questione in una posizione di passiva soggezione, con chiara violazione<br />

<strong>del</strong> principio di ragionevolezza; (Omissis).<br />

(1-2) In tema di legittimità costituzionale <strong>del</strong>l’art. 38, comma 2°,<br />

c.p.c. e di competenza <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’opposizione a decreto<br />

ingiuntivo<br />

1. – Il Tribunale di Lamezia Terme ha sollevato, con l’ordinanza in commento,<br />

questione di legittimità costituzionale <strong>del</strong>l’art. 38, comma 2°, c.p.c., per<br />

contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., laddove non prevede un termine entro il<br />

quale aderire all’indicazione <strong>del</strong> giudice competente che accompagna l’eccezione<br />

di incompetenza territoriale semplice, consentendo implicitamente alla<br />

parte attrice di farlo in ogni tempo, ed anche eventualmente a seguito <strong>del</strong>l’iniziale<br />

contestazione <strong>del</strong>la fondatezza <strong>del</strong>l’eccezione medesima.<br />

A seguito di procedimento monitorio svoltosi dinanzi al giudice a quo, infatti,<br />

il debitore ingiunto proponeva opposizione formulando eccezione di incompetenza<br />

territoriale semplice ed indicando quale giudice competente il Tribunale<br />

di Roma, per sollecitare l’adesione <strong>del</strong> creditore opposto all’accordo endoprocessuale<br />

di deroga alla competenza per territorio.<br />

Il creditore convenuto, che costituendosi non aveva raccolto la proposta di<br />

deroga avanzata dalla controparte, motivando anzi espressamente la scelta di<br />

rivolgersi al Tribunale di Lamezia Terme, in pendenza dei termini di cui all’art.<br />

184 c.p.c. mutava improvvisamente opinione, dichiarando di concordare con lo<br />

spostamento di competenza suggerito dall’opponente.<br />

Il giudice rimettente, dubitando <strong>del</strong>la legittimità costituzionale <strong>del</strong>l’art. 38,<br />

comma 2°, nei termini sopra indicati, ha tuttavia ritenuto pregiudiziale (rispetto<br />

alla eventuale decisione di sollevare questione dinanzi alla Corte Costituzionale)<br />

la verifica <strong>del</strong>la compatibilità <strong>del</strong> meccanismo di deroga alla competenza per<br />

territorio semplice con la natura <strong>del</strong> giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo<br />

« in cui come è noto – opera il principio di competenza funzionale ed inderogabile<br />

<strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’opposizione, che necessariamente si identifica nel tribunale<br />

<strong>del</strong> luogo in cui è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto ».<br />

2. – La fattispecie giuridica in esame, così come impostata dal Tribunale di<br />

Lamezia Terme, permette di inserire sommessamente alcune riflessioni nel di-

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