27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

440<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Si ripropongono pertanto, anche con riferimento ai documenti esibiti in<br />

giudizio dalle parti in ottemperanza ad un ordine <strong>del</strong> giudice che ne abbia ritenuto<br />

necessaria l’acquisizione al processo, le stesse vistose incongruenze già<br />

segnalate dalla dottrina con riferimento ai documenti spontaneamente offerti in<br />

comunicazione, e scaturenti dalla c.d. relatività <strong>del</strong> vincolo di indisponibilità dei<br />

documenti inseriti nei fascicoli di parte (23).<br />

3. – Come è noto, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 169 c.p.c., non soltanto il giudice<br />

istruttore può autorizzare le parti a ritirare dalla cancelleria i rispettivi fascicoli,<br />

da ridepositarsi « ogni volta che il giudice lo disponga », ma ciascuna di esse<br />

può ritirare il proprio <strong>fascicolo</strong> all’atto <strong>del</strong>la rimessione <strong>del</strong>la causa al collegio,<br />

pur essendo tenuta a restituirlo « al più tardi al momento <strong>del</strong> deposito <strong>del</strong>la<br />

comparsa conclusionale ».<br />

Ne consegue che, ove una parte, nel corso <strong>del</strong> giudizio di primo grado, non<br />

restituisca nei termini il proprio <strong>fascicolo</strong> o alcuni dei documenti nello stesso<br />

contenuti, ovvero rimanga contumace in grado di appello, o ometta di ridepositare<br />

in detto giudizio tutti o alcuni dei documenti, se anche corre il rischio <strong>del</strong>la<br />

propria soccombenza per difetto di prova, e consente al giudice di desumere<br />

argomenti di prova dal proprio comportamento, può concretamente impedire<br />

all’avversario, che di quei documenti non abbia provveduto ad estrarre e produrre<br />

copie autentiche, di avvalersene in giudizio, ed al giudice di esaminarli al<br />

momento <strong>del</strong>la decisione <strong>del</strong>la causa (24).<br />

––––––––––––<br />

(23) Cfr. B. Cavallone, voce Esibizione <strong>del</strong>le prove, cit., p. 669; C. Mandrioli,<br />

Diritto processuale civile, 17 a ed., II, cit., p. 239; S. Chiarloni, Documenti favorevoli al<br />

vincitore non (ri)prodotti in secondo grado e convincimento <strong>del</strong> giudice: alcune spiacevoli<br />

conseguenze ascrivibili all’imperfetta attuazione <strong>del</strong> principio di acquisizione<br />

processuale per le prove precostituite, in Giur. it. 2003, p. 255 s.; M. Conte, Le prove<br />

civili, Milano 2005, p. 98 ss.; F. De Stefano, L’istruzione <strong>del</strong>la causa nel nuovo processo<br />

civile, Padova 1999, p. 337 ss.; S. Magnone Cavatorta, Sul ritiro dei documenti<br />

prodotti e sulle conseguenze <strong>del</strong>la loro mancata restituzione, in questa Rivista 1984, p.<br />

169 ss.; C. Petrucci, voce Fascicolo di parte, in Enc. dir., XVI, Milano 1967, p. 870<br />

ss., spec. p. 871 s.<br />

Con particolare riferimento ai documenti esibiti in giudizio dalle parti in ottemperanza<br />

ad un ordine <strong>del</strong> giudice cfr. A. Graziosi, L’esibizione istruttoria nel processo civile<br />

italiano, cit., p. 89, testo e nt. 134; L.P. Comoglio, Le prove civili, cit., p. 381 ss.<br />

(24) In questo senso, con riferimento ai documenti depositati e poi illegittimamente<br />

sottratti nel corso <strong>del</strong> giudizio di primo grado da una <strong>del</strong>le parti, cfr. Cass., 3<br />

agosto 1951, n. 2346, in Foro it. 1952, I, c. 1380, con nota critica di A. Musatti, Irripetibilità<br />

degli « alligata »; Cass., 16 maggio 1968, n. 1535, in Foro it. 1969, I, c.<br />

737; Cass., 3 luglio 1975, n. 2580, in Foro it. Mass. 1975, c. 620; Cass., 27 ottobre<br />

1982, n. 5627, in questa Rivista 1984, p. 169 ss., con nota critica di S. Magnone Ca-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!