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del fascicolo - Cedam

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490<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

le definitive posizioni <strong>del</strong>le parti, ovvero le condizioni alle quali sarebbero disposte<br />

a conciliare, anche nel caso in cui non abbia formalizzato la sua proposta<br />

in quanto ciò non gli sia stato richiesto; perché se è vero che esse sembrano, nel<br />

comma 2° <strong>del</strong>la norma, doversi rapportare al contenuto <strong>del</strong>la proposta stessa, ai<br />

fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong> comma 5°, il giudice è chiamato a valutare comparativamente<br />

queste posizioni e il contenuto <strong>del</strong>la sentenza. In altre parole, ciò che<br />

sembra rilevare non è la proposta <strong>del</strong> conciliatore, che potrebbe anche mancare,<br />

ma sono le posizioni assunte dalle parti davanti al conciliatore. Una diversa interpretazione<br />

lascerebbe alle parti la scelta se applicare o meno, nel successivo<br />

ed eventuale giudizio, una sanzione di carattere processuale che non sembra<br />

possa rientrare nella loro disponibilità (93).<br />

Non si può allora che concludere sul punto osservando come la modifica<br />

così introdotta non sia in grado di eliminare quei dubbi sull’efficacia <strong>del</strong>lo<br />

strumento che la norma già poneva, e che miglior soluzione sarebbe stata quella<br />

di non consentire in alcun modo l’utilizzo, nel futuro ed eventuale processo, di<br />

ciò che è accaduto in sede conciliativa, tenendo rigorosamente separati i due<br />

contesti.<br />

Espressi questi dubbi sulla disciplina dettata dal legislatore <strong>del</strong> societario<br />

––––––––––––<br />

(93) Per Bartolomucci, La conciliazione, cit., 461, « la condizione essenziale alla<br />

quale il conciliatore potrà formulare una proposta e verbalizzare le posizioni <strong>del</strong>le parti<br />

e il giudice, a sua volta, potrà valutare (ai sensi <strong>del</strong> comma 5°) il loro comportamento e<br />

le loro dichiarazioni di mancata adesione alla proposta formulata dal conciliatore è che<br />

vi sia la concorde volontà <strong>del</strong>le parti ». Sulle possibili interpretazioni <strong>del</strong>la norma v.<br />

Negrini, cit., sub art. 40, 1069, secondo il quale, quella per cui in caso di mancanza<br />

<strong>del</strong>la concorde richiesta <strong>del</strong>le parti verrebbe meno non solo l’obbligo <strong>del</strong> conciliatore<br />

di formulare la sua proposta, ma anche il dovere <strong>del</strong>le parti di indicare le proprie condizioni<br />

per l’accordo, sarebbe troppo ampia. Nel successivo giudizio mancherebbe il<br />

parametro con cui valutare ai fini <strong>del</strong>le spese il comportamento tenuto in sede di conciliazione.<br />

Contra: Sassani, Tiscini, cit., 225, secondo i quali la definitiva posizione di<br />

ciascuna <strong>del</strong>le parti sarebbe subordinata alla proposta <strong>del</strong> conciliatore. Non vi sarebbe<br />

spazio per una presa di posizioni <strong>del</strong>le parti in assenza <strong>del</strong>la proposta <strong>del</strong> conciliatore<br />

« semplicemente perché esse sono chiamate a prendere posizione solo sulla proposta<br />

avanzata dal conciliatore ». Questa interpretazione non pregiudicherebbe la ratio <strong>del</strong><br />

comma 5° <strong>del</strong>l’art. 40 in quanto « la posizione assunta dalle parti innanzi al conciliatore<br />

» non necessariamente coinciderebbe con quella susseguente alla formulazione da<br />

parte <strong>del</strong> conciliatore stesso <strong>del</strong>la propria proposta. « Essa potrebbe più genericamente<br />

consistere nelle dichiarazioni <strong>del</strong>le parti messe a verbale nel corso <strong>del</strong> tentativo di conciliazione.<br />

Sicché, in sede di giudizio il giudice conserva ampio potere di trarre considerazioni<br />

dalla lettura <strong>del</strong> verbale di mancata conciliazione tale da indurlo a disporre<br />

sulle spese di giudizio in un senso o nell’altro ». Secondo gli autori sottrarre alle parti<br />

l’obbligo di prendere posizione in assenza di una loro richiesta congiunta sarebbe più<br />

conforme alla ratio <strong>del</strong>la modifica, la quale subordinerebbe alla richiesta di parte<br />

l’attivazione <strong>del</strong> meccanismo.

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