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del fascicolo - Cedam

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IMMUNITÀ DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE ECC. 541<br />

presentato nella sentenza come diretta conseguenza <strong>del</strong>la speciale protezione da<br />

accordare ai diritti umani fondamentali, può apparire riduttivo fondare la giurisdizione<br />

italiana su una eccezione alla regola <strong>del</strong>l’immunità concepita in origine<br />

per fattispecie minori (31). L’attenzione dedicata alla tort exception appare<br />

inoltre eccessiva in quanto, poiché la giurisdizione viene affermata sulla base di<br />

norme internazionali di rango superiore a quella sull’immunità, tali da derogare<br />

per l’appunto quest’ultima regola, meglio sarebbe stato effettuare più abbondanti<br />

richiami a prassi e giurisprudenza nelle quali fosse stata riscontrata e rilevata<br />

una antinomia pari a quella evidenziata dal giudice italiano nel caso di specie<br />

(32). Per altro verso, tale scelta è stata probabilmente motivata dall’esigenza<br />

di addivenire, come sostenuto in dottrina, a un « ragionevole bilanciamento tra<br />

gli ideali di principio che hanno guidato la Corte nell’analisi giuridica e la realtà<br />

(…) <strong>del</strong>le relazioni internazionali tra Stati » e di giustificare così una soluzione<br />

diversa da quella affermata dalla Corte europea dei diritti <strong>del</strong>l’uomo nel caso<br />

Al-Adsani (33); verosimilmente, poi, la Cassazione ha sottolineato il necessario<br />

collegamento con lo Stato <strong>del</strong> foro anche per la consapevolezza <strong>del</strong>la ancora<br />

non compiuta affermazione in ambito internazionale <strong>del</strong> principio che essa era<br />

in procinto di enunciare e per la conseguente necessità di giustificare dal punto<br />

di vista logico la soluzione raggiunta (34).<br />

Il carattere cogente attribuibile alle norme internazionali sui crimini viene<br />

inoltre abbinato, nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte, ai due principi<br />

<strong>del</strong>l’imprescrittibilità <strong>del</strong>l’azione e <strong>del</strong>l’universalità <strong>del</strong>la giurisdizione, entrambi<br />

citati come argomenti a favore per l’ammissibilità <strong>del</strong>la giurisdizione <strong>del</strong><br />

giudice italiano nel caso affrontato dalla decisione qui esaminata. Il diniego<br />

<strong>del</strong>l’immunità giurisdizionale in favore <strong>del</strong>la parte resistente è stato in particolare<br />

motivato in ragione <strong>del</strong>la repressione, universale e obbligatoria, che riguardo<br />

ai crimini internazionali gli Stati sono tenuti a garantire. Se infatti il collegamento<br />

tra norme di ius cogens e obblighi erga omnes è un dato tipico <strong>del</strong>la Comunità<br />

internazionale contemporanea, caratterizzata, come opportunamente<br />

sottolineato, da una interdipendenza che « (…) registra il progressivo affermarsi<br />

(…) di alcuni valori essenziali sottratti alla libera disponibilità degli Stati, e<br />

oggetto, per quanto concerne le funzioni di produzione, accertamento e garanzia<br />

<strong>del</strong>le norme relative, di forme di gestione e di tutela in senso lato “pubblicistiche”,<br />

in quanto basate sulla concorrente potenziale attività degli Stati<br />

––––––––––––<br />

(31) Iovane, The Ferrini Judgment, cit., 177.<br />

(32) Gianelli, Crimini internazionali ed immunità degli Stati, cit., 669; Gattini, War<br />

Crimes, cit., 231.<br />

(33) Così Ciampi, Crimini internazionali, cit., 2670. Cfr. in senso analogo De Sena-<br />

De Vittor, Immunità degli Stati dalla giurisdizione, cit., 257; Id., State Immunity and<br />

Human Rights, cit., 95.<br />

(34) Gianelli, Crimini internazionali ed immunità degli Stati, cit., 669.

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