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del fascicolo - Cedam

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654<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

logico o contrario di quello che avrebbe potuto introdurre il beneficiario <strong>del</strong>la<br />

cautela (32).<br />

Ebbene, evidentemente mosso dall’idea che il rapporto fra provvedimento<br />

di sospensione <strong>del</strong> processo esecutivo e giudizio di opposizione all’esecuzione<br />

sia equiparabile a quello fra provvedimento cautelare e processo di<br />

merito successivo, il legislatore processuale <strong>del</strong> 2006, estende, dunque, la soluzione<br />

<strong>del</strong>la misura cautelare a strumentalità attenuata ipotizzando che proposta<br />

l’opposizione ed ottenuta la sospensione (cioè la cautela), il beneficiario<br />

(i.e. il debitore opponente) non abbia interesse alla prosecuzione <strong>del</strong> giudizio<br />

di opposizione: il cui avvio, recte: il cui « promovimento » a questo punto<br />

però potrebbe avvenire da parte <strong>del</strong> creditore opposto, analogamente a quanto<br />

previsto dall’art. 669-octies, comma 6°, c.p.c.<br />

Fatto sta che se nel caso <strong>del</strong>l’azione di accertamento negativo promossa<br />

dall’intimato ai sensi di quest’ultimo articolo il contenuto <strong>del</strong>la citazione e<br />

l’oggetto <strong>del</strong> processo sia pure con qualche maggiore difficoltà rispetto al<br />

processo di accertamento « positivo », possono tutto sommato individuarsi<br />

(33) – nel nostro più stretto ed attuale campo d’indagine le questioni si<br />

complicano ulteriormente.<br />

Ciò dipende dal fatto che la stessa azione di opposizione all’esecuzione<br />

è, almeno stando alla tesi prevalente, un’azione di accertamento negativo, anche<br />

se non si è punto d’accordo sull’oggetto di tale processo, se cioè esso sia<br />

la sola azione esecutiva, ovvero anche il diritto di credito <strong>del</strong> creditore opposto<br />

(34): ed anzi, giova ricordare, che, secondo una partecipata opinione, in<br />

––––––––––––<br />

(32) Su tale fenomeno, Recchioni, Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale<br />

nella cognizione ordinaria, Padova 1999, p. 275 ss.; A.A. Romano, L’azione di<br />

accertamento negativo, cit., p. 95 ss.<br />

(33) La problematica è influenzata da quella, più generale, <strong>del</strong>l’oggetto <strong>del</strong> processo<br />

di accertamento negativo: se cioè alla base vi sia o meno un diritto soggettivo. Sul tema,<br />

oltre alle considerazioni già svolte in Recchioni, Pregiudizialità processuale, cit.,<br />

p. 80 s.; ora A.A. Romano, op .ult. cit., spec. p. 263 ss.<br />

In ordine al contenuto <strong>del</strong>la citazione, infatti, questo ruoterà sull’esistenza di<br />

uno o più fatti impeditivi, modificativi o estintivi ovvero l’inesistenza dei fatti costitutivi<br />

<strong>del</strong> diritto affermato dal ricorrente e protetto in via cautelare: sul contenuto<br />

<strong>del</strong>l’atto introduttivo <strong>del</strong> giudizio di mero accertamento v. A.A. Romano, op. ult. cit.,<br />

p. 393 ss.<br />

(34) Sulla questione, Recchioni, Note sull’oggetto <strong>del</strong> giudizio di opposizione<br />

all’esecuzione e sul problema <strong>del</strong>l’allegazione dei fatti sopravvenuti alla formazione<br />

<strong>del</strong> titolo esecutivo, in questa Rivista 1998, p. 301 ss.; nonché il lucido contributo di<br />

Merlin, Questioni in tema di oggetto <strong>del</strong> giudizio di opposizione all’esecuzione, di<br />

eccezione di compensazione in sede esecutiva e di interpretazione <strong>del</strong> titolo esecutivo<br />

giudiziale, in Riv. es. forzata 2005, spec. p. 166 ss., cui adde, A.A. Romano, op. ult.<br />

cit., p. 136 ss.

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