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del fascicolo - Cedam

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504<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

<strong>del</strong>le disposizioni applicabili al procedimento avanti il giudice ordinario, a cominciare<br />

dalla costituzione <strong>del</strong>l’organo giudicante (12).<br />

Del tutto inusuale, in ispecie, è il fatto che la competenza <strong>del</strong>le Corti<br />

d’Appello non sia stata <strong>del</strong>ineata semplicemente ratione materiae, come sarebbe<br />

potuto avvenire limitandosi a fare riferimento alle controversie nelle quali<br />

venga dedotta la violazione <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong>la legge n. 287 <strong>del</strong> 1990. Al<br />

contrario, com’è noto, la lettera <strong>del</strong>l’art. 33, comma 2°, specifica i petita che è<br />

possibile rivolgere al giudice ordinario a fronte di violazioni <strong>del</strong>le disposizioni<br />

sulla concorrenza, consistenti in particolare nelle azioni di declaratoria <strong>del</strong>le<br />

nullità <strong>del</strong>le intese e di risarcimento dei danni per violazione <strong>del</strong>le norme antitrust<br />

e nei provvedimenti d’urgenza.<br />

A distanza di ben oltre un decennio dall’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge<br />

n. 287 <strong>del</strong> 1990, non risulta affatto chiaro se sussistano rimedi ulteriori rispetto<br />

a quelli espressamente menzionati dall’art. 33, comma 2°, nonché se sia possibile<br />

ottenere provvedimenti d’urgenza ex 700 c.p.c. non strumentali alle suddette<br />

azioni di merito. Tali problemi interpretativi si pongono di sovente già<br />

ante causam in sede cautelare, soprattutto in relazione alla possibilità di fare<br />

ricorso alla tutela inibitoria d’urgenza nel caso di violazioni <strong>del</strong>le norme antitrust.<br />

L’orientamento più restrittivo è nel senso che l’art. 33, comma 2°, preveda<br />

rimedi tassativi (declaratoria di nullità <strong>del</strong>le intese e condanna al risarcimento<br />

dei danni) di competenza esclusiva <strong>del</strong>le Corti d’Appello (13).<br />

––––––––––––<br />

(12) A questo proposito una parte <strong>del</strong>la giurisprudenza ha rilevato che ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art. 56 <strong>del</strong>l’ord. giud. la Corte d’Appello giudica sempre con il numero invariabile di<br />

tre votanti, il che in ambito cautelare troverebbe conferma nel richiamo all’art. 669-terdecies<br />

c.p.c., là dove – presupponendo la collegialità <strong>del</strong> giudice cautelare di prima istanza –<br />

rimette la decisione <strong>del</strong> reclamo avverso i provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte<br />

d’Appello ad altra sezione <strong>del</strong>la stessa Corte, ovvero alla Corte d’Appello più vicina (cfr.<br />

App. Torino, 7 agosto 2001, in Dir. ind. 2002, 262; App. Catanzaro, 3 luglio 1998, in Foro<br />

it. 1998, I, 2359, pronunciandosi riguardo alla competenza a pronunciare provvedimenti<br />

cautelari ante causam; App. Roma, 3 marzo 1997, in Riv. dir. ind. 2000, II, 29).<br />

Per converso, confermando il proprio precedente orientamento sul punto, la Corte<br />

d’Appello di Milano (App. Milano, 20 luglio 2004, ined.; Id., 3 giugno 2004, ined.; Id., 2<br />

maggio 2003, in Dir. ind. 2003, 537) ha osservato in modo convincente che la trattazione<br />

collegiale è applicabile ai soli giudizi di secondo grado (art. 350 c.p.c.), mentre in materia<br />

antitrust la Corte d’Appello è chiamata a provvedere come giudice di primo ed unico<br />

grado e che l’art. 669-terdecies c.p.c., nel disciplinare la competenza e la composizione<br />

<strong>del</strong> collegio che deve decidere sui provvedimenti pronunciati dalla Corte d’Appello, presuppone<br />

parimenti che l’emanazione di tali provvedimenti sia avvenuta nel giudizio<br />

d’impugnazione <strong>del</strong>la sentenza pronunciata in prime cure.<br />

(13) Cfr. Cass., 9 dicembre 2002, n. 17475, in Foro it. 2003, 1121, con nota di<br />

A. Palmieri, Intese restrittive <strong>del</strong>la concorrenza e azione risarcitoria <strong>del</strong> consumatore<br />

finale: argomentazioni « extravagantes » per un illecito inconsistente, il quale nell’esclu-

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