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del fascicolo - Cedam

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PRODUZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 439<br />

2. – Sulla base di tali precisazioni terminologiche è senz’altro da condividere<br />

l’opinione che vuole applicabili anche alle scritture private esibite da una<br />

<strong>del</strong>le parti o da un terzo le norme dettate dagli artt. 214 ss. c.p.c. in tema di riconoscimento<br />

e verificazione <strong>del</strong>le scritture private prodotte in giudizio, con la<br />

conseguenza che la parte, richiedente l’esibizione, alla quale la scrittura esibita<br />

sia attribuita come propria ha l’onere di disconoscere la propria sottoscrizione o<br />

la propria scrittura alla prima udienza o nella prima difesa successiva alla esibizione<br />

e che l’altra parte, che di tale scrittura intenda invece avvalersi, ha l’onere<br />

di chiederne la verificazione giudiziale (19).<br />

Le stesse consentono inoltre, sul piano pratico, di accedere alla communis<br />

opinio secondo la quale nel giudizio ordinario di cognizione dinanzi al tribunale<br />

i documenti esibiti da una <strong>del</strong>le parti in conseguenza di un ordine giudiziale di<br />

esibizione devono essere inseriti nel rispettivo <strong>fascicolo</strong> assieme ai documenti<br />

dalla stessa prodotti spontaneamente, e non già nel <strong>fascicolo</strong> d’ufficio (20). Tale<br />

soluzione appare infatti imposta, sul piano esegetico, dal tenore letterale<br />

<strong>del</strong>l’art. 74 disp.att. c.p.c., a norma <strong>del</strong> quale i documenti di causa devono essere<br />

inseriti in un’apposita sezione <strong>del</strong> <strong>fascicolo</strong> di parte, il cui indice deve essere<br />

sottoscritto dal cancelliere ogni volta che vi sia inserito un nuovo atto o documento;<br />

mentre in senso contrario non mi sembra possano essere utilmente richiamati,<br />

contrariamente a quanto ipotizzato da un’autorevole dottrina (21), né<br />

l’art. 76 disp.att. c.p.c., che contemplando i documenti inseriti nel <strong>fascicolo</strong><br />

d’ufficio, accanto a quelli inseriti nei fascicoli <strong>del</strong>le parti, manifestamente si<br />

riferisce ai documenti che non siano stati depositati in giudizio da queste ultime,<br />

e così ad esempio a quelli esibiti dai terzi (22); né l’art. 168, comma 2°, c.p.c.,<br />

che nel prevedere che il cancelliere debba inserire nel <strong>fascicolo</strong> di ufficio anche<br />

« gli atti di istruzione » sembra piuttosto riferirsi ai processi verbali relativi agli<br />

atti di istruzione compiuti al di fuori <strong>del</strong>l’udienza e alle relazioni depositate dai<br />

consulenti tecnici d’ufficio.<br />

––––––––––––<br />

(19) Cfr. M. Fabiani, in Codice di procedura civile commentato, 2 a ed., a cura di C.<br />

Consolo e F.P. Luiso, Milano 2000, sub Art. 215, p. 1177 ss., spec. p. 1178; V. Sparano,<br />

L’esibizione di prove nel processo civile, cit., pp. 317-327.<br />

(20) Cfr. S. La China, L’esibizione <strong>del</strong>le prove, cit., p. 203; A. Graziosi, L’esibizione<br />

istruttoria nel processo civile italiano, cit., p. 320; B. Cavallone, voce Esibizione<br />

<strong>del</strong>le prove, cit., p. 675. Contra cfr. invece V. Sparano, L’esibizione di prove nel processo<br />

civile, cit., p. 29 ss., nonché, in termini dubitativi, L.P. Comoglio, Le prove civili, cit.,<br />

pp. 380, nt. 33 e 382.<br />

(21) Cfr. L.P. Comoglio, Le prove civili, cit., p. 380, nt. 33.<br />

(22) Nel senso che i documenti esibiti dai terzi vadano inseriti nel <strong>fascicolo</strong><br />

d’ufficio cfr. B. Cavallone, op. loc. ult. cit.; L.P. Comoglio, Le prove civili, cit., p. 380;<br />

A. Graziosi, L’esibizione istruttoria nel processo civile italiano, cit., p. 320; S. La China,<br />

L’esibizione <strong>del</strong>le prove nel processo civile, cit., p. 203 s.; V. Andrioli, Diritto processuale<br />

civile, I, Napoli 1979, p. 673.

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