del fascicolo - Cedam
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GIURISPRUDENZA 757<br />
ritenuta insindacabilità <strong>del</strong> potere <strong>del</strong> giudice di disporre d’ufficio mezzi di<br />
prova (12); mentre il più recente, pur affrontando in termini argomentativi il<br />
nostro stesso problema, dichiara inapplicabile « in blocco » nei giudizi in<br />
materia di contratti agrari dinanzi alle sezioni specializzate, ove opera (come è<br />
noto) il rito <strong>del</strong> lavoro, la disciplina <strong>del</strong>la prima udienza di trattazione nel rito<br />
ordinario ex art. 183, e quindi, assai discutibilmente (13), anche la regola sancita<br />
dal comma 3° (14).<br />
2. – Non è, certo, in ragione di una preconcetta coerenza con un’opinione<br />
già espressa in tempi (per così dire) non sospetti (15), ma è per un mio perdurante<br />
convincimento che ritengo preferibile – a differenza di quanto opina Ricci<br />
– la tesi garantistica, ribadita, con argomenti sistematici in parte apprezzabili,<br />
dalla seconda <strong>del</strong>le due sentenze in commento (vale a dire, da Cass., n. 16577<br />
<strong>del</strong> 2005). Mi auguro, quindi, che quella tesi possa essere, eventualmente, confermata<br />
da un successivo intervento <strong>del</strong>la Corte a sezioni unite.<br />
Qui, il solo « precedente » disponibile, cui si richiama il Supremo Collegio,<br />
è inequivoco (ed è stato, a suo tempo, salutato con difformi rilievi dai suoi<br />
autorevoli annotatori) (16). Ma va ricordato come alla consacrazione <strong>del</strong> mede-<br />
––––––––––––<br />
(12) Cass., 18 aprile 1998, n. 3940, ivi 1998, voce Procedimento civile, n. 196, si<br />
occupava, in termini decisori, <strong>del</strong> problema attinente alla certificazione ufficiale (ad opera<br />
<strong>del</strong> cancelliere) <strong>del</strong>l’avvenuto inserimento di un documento prodotto nel <strong>fascicolo</strong> di<br />
parte, in relazione agli artt. 74 e 87 disp.att. c.p.c.; ma, in motivazione, pur riferendosi<br />
anche all’art. 183, comma 2°, c.p.c., nel respingere uno dei motivi secondari di gravame<br />
ribadiva l’insindacabilità impugnatoria <strong>del</strong>l’esercizio (o <strong>del</strong> mancato esercizio) <strong>del</strong> potere<br />
<strong>del</strong> giudice di disporre d’ufficio mezzi di prova (con riguardo all’art. 23, comma 6°, <strong>del</strong>la<br />
l. 24 novembre 1981, n. 689, e con richiamo esemplificativo di Cass., 11 aprile 1994, n.<br />
3367, ivi 1996, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 165).<br />
Sull’esigenza di rivedere la tesi <strong>del</strong>l’insindacabilità impugnatoria dei poteri ufficiosi<br />
<strong>del</strong> giudice, soprattutto laddove essi si configurino come poteri-doveri, alla luce<br />
<strong>del</strong>l’obbligo di motivazione e <strong>del</strong>le garanzie strutturali <strong>del</strong> « giusto processo » (ex art.<br />
111, commi 1°-2° e 6°, Cost.), mi permetto di rinviare alla mia opera Etica e tecnica <strong>del</strong><br />
« giusto processo », Torino 2004, pp. 327-377.<br />
(13) Tale argomentazione rivela, in tutto il suo equivoco significato, una rimarchevole<br />
espressione (sia pure « a rovescio ») di quello che Sergio Chiarloni ebbe ad etichettare,<br />
a suo tempo, come il « formalismo <strong>del</strong>le garanzie ».<br />
(14) Nella versione posteriore al 1990. Cfr. Cass., 28 gennaio 2004, n. 1572, in<br />
Rep. Foro it. 2004, voce Contratti agrari, n. 88.<br />
(15) Mi permetto di rinviare ancora ai miei scritti: Le garanzie costituzionali, in<br />
Comoglio, Ferri, Taruffo, Lezioni sul processo civile, 2 a ed., Bologna 1998, pp. 73-75<br />
(ma cfr. ora, per altri cenni, la stessa op. cit., 3 a ed., vol. I, Bologna 2005, pp. 77-78); Etica<br />
e tecnica, cit., pp. 71-74.<br />
(16) Si tratta di Cass., 21 novembre 2001, n. 14637, in Rep. Foro it. 2001, voce<br />
Procedimento civile, n. 215, e 2002, voce cit., n. 249, nonché, per esteso, in Giur. it.<br />
2002, 1363, con nota di Chiarloni, La sentenza <strong>del</strong>la « terza via » in cassazione: un altro