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del fascicolo - Cedam

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LA NOMINA DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE 609<br />

« la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a<br />

rilasciare una nuova procura al difensore che la ha assistita nel giudizio di<br />

merito » neppure quando tale parte nel giudizio di legittimità sia stata assistita<br />

da altro difensore o sia rimasta contumace (64); oppure ancora secondo<br />

cui la procura apposta a margine <strong>del</strong> ricorso per cassazione sia valida anche<br />

quando in essa vengono persino indicati sia un numero di sentenza diverso<br />

da quello <strong>del</strong>la sentenza impugnata, sia parti differenti rispetto a quelle tra le<br />

quali detta sentenza è stata resa (65). È dunque evidente che la giurisprudenza<br />

(quando vuole…) salva procure che, a stretto rigore, non sarebbero idonee<br />

a legittimare il difensore a rappresentare la parte in quel determinato giudizio<br />

e dà rilevanza a fatti o comportamenti che consentono di conseguire una<br />

ragionevole certezza in ordine alla riferibilità alla parte <strong>del</strong>l’attività posta in<br />

essere dall’avvocato nel processo de quo agitur.<br />

Così stando le cose, a nostro sommesso avviso non si può ragionevolmente<br />

dubitare che quello <strong>del</strong>la invalidità <strong>del</strong>la “procura” sia in realtà un falso problema<br />

e che, in tema di nomina <strong>del</strong> difensore, a voler tutto concedere, l’unica<br />

vera questione forse potrebbe stare, come già accennato, nella prova <strong>del</strong>la sua<br />

esistenza. Ma, dal momento che la prova che si suole dare e <strong>del</strong>la quale ci si<br />

suole contentare è quella che tutti conosciamo, e cioè un mero simulacro di atto<br />

scritto; e dal momento che la forma scritta non è richiesta a pena di nullità<br />

dall’art. 83 c.p.c. e non è indispensabile per il raggiungimento <strong>del</strong>lo scopo, si<br />

deve ribadire quel che si è detto più su, e cioè che è ben possibile desumere<br />

––––––––––––<br />

comma 4°, c.p.c., ossia quella per la quale la procura si intende rilasciata per un solo grado<br />

di giudizio. Quindi, ben si può sostenere che, nella specie, la S. Corte abbia interpretato<br />

la procura in senso tutt’altro che rigoroso.<br />

(64) Cass., 6 ottobre 2004, n. 19937, in Foro it. Rep. 2004, voce Rinvio civile, n. 6,<br />

che ha preso in esame un caso riguardante un giudizio di rinvio c.d. proprio e che ha motivato<br />

la propria decisione sul rilievo che « il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione<br />

<strong>del</strong> giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la sentenza cassata ». Occorre<br />

tener presente, però, che si ritiene comunemente che il giudizio di rinvio c.d. proprio o<br />

prosecutorio costituisca una fase nuova e autonoma <strong>del</strong> procedimento (in dottrina, v.<br />

Chiovenda, Principii, cit., p. 1064; E.F. Ricci, Il giudizio civile di rinvio, Milano 1967,<br />

p. 91; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, 4 a ed., Milano rist. 1984, II, p. 354;<br />

Mandrioli, Diritto processuale, cit., IV, p. 517; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale<br />

civile, 4 a ed., Napoli 2002, p. 567; in giurisprudenza, v. Cass., 28 gennaio 2005, n.<br />

1824, ivi Mass. 2005, c. 129; Cass., 23 settembre 2002, n. 13833, ivi Rep. 2002, voce<br />

Rinvio civile, n. 7; Cass., 6 dicembre 2000, n. 15489, ibid. 2000, voce cit., n. 11; Cass.,<br />

17 novembre 2000, ibid., n. 25). Sì che, appare quanto meno discutibile che la procura<br />

conferita all’avvocato per il primo o per il secondo grado sia senz’altro valida per riassumere<br />

il giudizio innanzi al giudice di rinvio.<br />

(65) Cass., 24 gennaio 2002, n. 843, in Giur. it. 2003, p. 66, nota di Fratini, Natura<br />

ed impugnabilità <strong>del</strong>l’ordinanza con cui il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione approva o riduce il<br />

compenso all’Istituto Vendite Giudiziarie.

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