del fascicolo - Cedam
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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 559<br />
tecnicamente imperfetto. Nello specifico, in relazione a quest’ultimo profilo,<br />
numerosi studiosi hanno giustamente osservato che l’impianto <strong>del</strong> nuovo rito<br />
presenta « un’enorme quantità di problemi interpretativi » (4) in virtù <strong>del</strong>la<br />
formulazione « tutt’altro che limpida ed univoca » (5) di diverse disposizioni<br />
(per la cui comprensione si rendono necessari notevoli sforzi ermeneutici (6)) e<br />
a causa <strong>del</strong>la « esagerata utilizzazione di rinvii interni che rendono le singole<br />
norme quasi mai autosufficienti » (7) perché necessariamente ed indissolubilmente<br />
connesse ad altre.<br />
Uno degli snodi più complessi e oscuri <strong>del</strong> processo societario è indubitabilmente<br />
rappresentato dalla disciplina <strong>del</strong>la mors litis (8). Il legislatore <strong>del</strong>egato,<br />
in ragione <strong>del</strong> particolare meccanismo che regola l’incedere <strong>del</strong>la fase<br />
preliminare <strong>del</strong> giudizio, si è visto costretto ad introdurre, con riferimento a<br />
questo primo stadio procedimentale, alcune fattispecie estintive completamente<br />
nuove rispetto a quelle contemplate dal c.p.c. È previsto, infatti, che, nel corso<br />
di tale fase, il processo possa perimersi:<br />
– se l’istanza di fissazione di udienza non sia notificata entro venti giorni<br />
decorrenti dalla scadenza: a) dei termini mobili di cui ai primi tre commi<br />
––––––––––––<br />
ss.; Carratta, ibid., p. 21 ss., il quale ravvisa anche la violazione <strong>del</strong>l’art. 111, comma<br />
2°, Cost.; Civinini, Il nuovo processo societario, in Quest. giust. 2003, p. 531 ss.<br />
Si segnala che, poco dopo l’entrata in vigore <strong>del</strong> d.lgs. n. 5 <strong>del</strong> 2003, l’intero impianto<br />
<strong>del</strong> processo societario di primo grado (artt. 2-17) è stato rimesso alla Consulta,<br />
per sospetta violazione degli artt. 3, 76, 97 e 111, commi 1° e 2°, Cost., da Trib. Brescia<br />
18 ottobre 2004, in Società 2005, p. 85 ss., con nota di Senini. Sull’argomento, v. anche<br />
l’approfondito commento di Menchini, Legittimità costituzionale <strong>del</strong> rito di cognizione<br />
ordinario per le controversie societarie?, in Corr. giur. 2005, p. 301 ss.<br />
(4) Così Chiarloni, op. cit., p. 9. Nello stesso senso, v., seppure sulla base di rilievi<br />
generici, Proto Pisani, op. cit., c. 12; Trisorio Liuzzi, op. cit., § 2; Buoncristiani,<br />
Profili sistematici e problemi pratici <strong>del</strong> nuovo rito speciale societario, in<br />
www.judicium.it, passim.<br />
(5) Così Balena, Prime impressioni sulla riforma dei procedimenti in materia societaria.<br />
La fase introduttiva <strong>del</strong> processo di cognizione, in Giur. it. 2003, p. 2203.<br />
Nello stesso senso, v. Chiarloni, op. cit., p. 9, il quale discorre di « redazione molto<br />
difettosa ».<br />
(6) In tal senso, v. Costantino, Le riforme <strong>del</strong>la giustizia civile nella XIV legislatura,<br />
in questa Rivista 2005, p. 26 s.; Id., Il nuovo processo commerciale, cit., p. 431;<br />
Consolo, Le prefigurabili inanità di alcuni nuovi riti commerciali, in Corr. giur. 2003,<br />
p. 1507; M. Fabiani, La partecipazione <strong>del</strong> giudice al processo societario, in questa<br />
Rivista 2004, p. 154; Ziino, Le nuove disposizioni sul processo societario (decreto legislativo<br />
17 gennaio 2003, n. 5). Il giudizio di cognizione in primo grado, in<br />
www.judicium.it, § 4.<br />
(7) Così M. Fabiani, La partecipazione <strong>del</strong> giudice, cit., p. 154.<br />
(8) Cfr., in tal senso, M. Fabiani, Le attività <strong>del</strong> giudice nel processo commerciale<br />
di cognizione, in www.judicium.it, § 6.6; Id., La partecipazione <strong>del</strong> giudice, cit., p. 197.