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del fascicolo - Cedam

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658<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

ufficioso di disposizione <strong>del</strong>le prove acquisite in sede cautelare automaticamente<br />

(42).<br />

Resta da dire qualcosa ancora sull’inimpugnabilità <strong>del</strong>la sentenza che<br />

decide l’opposizione all’esecuzione.<br />

L’idea, mi sembra evidente, è stata suggerita a questo asistematico legislatore<br />

dal confronto con l’art. 618 c.p.c. (43), che però, come tutti sanno, ha<br />

un ambito oggettivo ben diverso da quello <strong>del</strong>l’opposizione all’esecuzione,<br />

concernendo un giudizio vertente, in sintesi e di regola, solo sulla validità, regolarità<br />

o opportunità di un atto <strong>del</strong> processo esecutivo (44), non anche su vere<br />

e piene situazioni giuridiche soggettive <strong>del</strong> creditore o <strong>del</strong> debitore.<br />

A parte, dunque, l’evidente erroneità <strong>del</strong> tentativo di omologare fattispecie<br />

ben distinte, che tali dovevano restare, l’inimpugnabilità <strong>del</strong>la sentenza<br />

che decide sull’opposizione stimola un grave sospetto di incostituzionalità<br />

<strong>del</strong>la previsione per evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 <strong>del</strong>la Carta fondamentale,<br />

stante la palese diversità di trattamento processuale di fattispecie assolutamente<br />

identiche.<br />

Va ricordato nuovamente, infatti ed in primo luogo, che nel caso <strong>del</strong>le<br />

opposizioni c.d. di merito all’esecuzione, vuoi in virtù <strong>del</strong> cumulo di domande<br />

riconvenzionali o di accertamento incidentale ex artt. 36 e 34 c.p.c. relative al<br />

diritto di credito <strong>del</strong>l’opposto, vuoi, comunque, <strong>del</strong>la tesi – molto autorevole e<br />

partecipata – per la quale nel giudizio de quo l’esistenza <strong>del</strong> diritto di credito<br />

rientra nell’ambito oggettivo <strong>del</strong> giudizio, trattandosi di un accertamento inci-<br />

––––––––––––<br />

(42) Recchioni, Il processo cautelare uniforme, cit., p. 488; nello stesso senso in<br />

giurisprudenza, Trib. L’Aquila, 15 ottobre 2004, Meltec c. Enel, inedita.<br />

(43) Nota l’accostamento fra le due opposizioni anche Bove, Le riforme più recenti,<br />

cit., p. 288, il quale, non a torto, precisa anche che la scelta <strong>del</strong>l’inappellabilità <strong>del</strong>la sentenza<br />

ex art. 616 non rifluirebbe sull’oggetto <strong>del</strong>le opposizioni di merito: ma sul punto v.<br />

immediatamente nel testo. V’è da aggiungere che il colpo di coda <strong>del</strong>l’inimpugnabilità<br />

<strong>del</strong>la sentenza ex art. 616, per quanto duramente criticabile, tuttavia riequilibra il rapporto<br />

– sempre incerto (per riferimenti Pugliese, Codice di procedura civile commentato, a cura<br />

di Consolo e Luiso, cit., II, sub art. 512, p. 2320) – fra l’opposizione all’esecuzione <strong>del</strong><br />

debitore ed il giudizio nato dalle contestazioni ex art. 512 c.p.c., come modificato dalla<br />

legge n. 80 <strong>del</strong> 2005. Come noto, ora il giudizio a cognizione piena in tema di contestazioni<br />

insorte nella fase di distribuzione <strong>del</strong> ricavato nasce solo a seguito <strong>del</strong>la proposizione,<br />

a mo’ di impugnazione, <strong>del</strong>l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza <strong>del</strong><br />

giudice <strong>del</strong>l’esecuzione che, in prima battuta, ha risolto la contestazione stessa. A prescindere<br />

da ogni (ovvia) critica <strong>del</strong>la scelta normativa, il principio <strong>del</strong>l’inimpugnabilità<br />

<strong>del</strong>la sentenza che decide sull’opposizione all’esecuzione ex art. 616 c.p.c. è ora, quindi,<br />

in linea con l’inimpugnabilità <strong>del</strong>la sentenza che ai sensi <strong>del</strong> combinato disposto degli<br />

artt. 512 e 617, appunto, decide la controversia in sede di distribuzione.<br />

(44) Mi sia consentito rinviare al commento <strong>del</strong>l’art. 617 nel Codice, cit., a cura di<br />

Consolo e Luiso, II, p. 2625 ss.

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