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del fascicolo - Cedam

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628<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

so <strong>del</strong> lavoro, dal quale sono mutuati le decadenze e i termini di costituzione:<br />

è indicato il contenuto <strong>del</strong> ricorso, nel quale debbono essere specificamente<br />

indicati, « a pena di decadenza », i mezzi di prova e i « documenti »; l’udienza<br />

« in camera di consiglio » è fissata dal « tribunale », non dal presidente, né<br />

da un componente <strong>del</strong> collegio, <strong>del</strong> quale non può far parte il giudice <strong>del</strong>egato;<br />

tra la notificazione <strong>del</strong> ricorso e <strong>del</strong> decreto di fissazione d’udienza e<br />

quest’ultima è previsto un termine dilatorio di trenta giorni « liberi »; il resistente<br />

è tenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima <strong>del</strong>la udienza « in camera<br />

di consiglio »; la memoria di costituzione deve contenere « a pena di decadenza<br />

», le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché<br />

l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti; « nel corso<br />

<strong>del</strong>l’udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di<br />

prova ammessi, anche <strong>del</strong>egando uno dei suoi componenti »: mentre, quindi,<br />

nella istruttoria prefallimentare, il tribunale può <strong>del</strong>egare il giudice relatore<br />

anche alla ammissione e non soltanto alla assunzione dei mezzi di prova, in<br />

sede di verifica dei crediti, come nel reclamo endofallimentare, l’oggetto <strong>del</strong>la<br />

<strong>del</strong>ega appare limitato alla assunzione. Il procedimento si conclude in ogni<br />

caso con decreto, vuoi nell’ipotesi in cui i crediti non siano contestati, vuoi in<br />

quella in cui il tribunale decida sull’esistenza o sull’ammontare <strong>del</strong> credito,<br />

ovvero sulla esistenza o sul grado <strong>del</strong>le cause di prelazione. Il decreto, senza<br />

alcuna specificazione relativa al suo contenuto, è, ai sensi <strong>del</strong>l’ultimo capoverso<br />

<strong>del</strong> novellato art. 99, ricorribile per cassazione.<br />

La continuazione <strong>del</strong>l’esercizio provvisorio disposta con la sentenza dichiarativa<br />

di fallimento è autorizzata, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 104, dal giudice <strong>del</strong>egato<br />

« con decreto motivato ». La cessazione, invece, è disposta dal tribunale « con<br />

decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il<br />

comitato dei creditori ».<br />

Nel silenzio <strong>del</strong> legislatore <strong>del</strong>egato, la mera previsione <strong>del</strong>la trattazione<br />

« in camera di consiglio » rende applicabili gli artt. 737 ss. c.p.c., espressamente<br />

richiamati, fino all’art. 742, per le controversie che derivano dal fallimento<br />

e che non sono altrimenti disciplinate. Allorché, invece, a tale previsione<br />

si accompagnino regole specifiche, occorre comunque coordinare queste ultime<br />

con il mo<strong>del</strong>lo codicistico.<br />

Il procedimento previsto per il reclamo endofallimentare, che è camerale<br />

ma che gode di una disciplina autonoma, è, richiamato, « in quanto compatibile<br />

», per l’omologazione <strong>del</strong> concordato fallimentare dall’art. 129. Ma distinte<br />

previsioni sono dettate dall’art. 131 per il procedimento innanzi alla corte di<br />

appello in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione.<br />

Il procedimento di cui all’art. 26, infine, è anche richiamato dall’art. 143<br />

novellato per la esdebitazione <strong>del</strong> fallito persona fisica.<br />

Questa congerie di procedimenti camerali si aggiunge a quelli previsti per la<br />

omologazione <strong>del</strong> concordato preventivo ai sensi <strong>del</strong>l’art. 180 l.f., nel testo novellato<br />

dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 14<br />

maggio 2005, n. 80, e degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui al succes-

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