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del fascicolo - Cedam

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614<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

in forma autentica, ma anche con dichiarazione resa dalla parte innanzi<br />

all’autorità giudiziaria (81). Estremamente significativo è poi il Regolamento di<br />

procedura <strong>del</strong>la Corte di giustizia <strong>del</strong>le Comunità europee, per il quale il difensore<br />

(anche quello italiano…), per patrocinare innanzi ai giudici di Lussemburgo,<br />

non deve provare di essere stato officiato dalla parte che dichiara di difendere,<br />

bensì soltanto di essere avvocato, depositando in cancelleria « un certificato<br />

da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale<br />

di uno Stato membro » (art. 38, par. 3°) (82).<br />

––––––––––––<br />

essere emessa soltanto dopo che è trascorso il termine assegnato per l’esibizione <strong>del</strong>la<br />

procura. Qualora il rappresentante esibisca la procura, il giudice provvede. In caso<br />

contrario, il giudice non può provvedere e il rappresentante ammesso provvisoriamente<br />

alla trattazione è condannato al pagamento <strong>del</strong>le spese <strong>del</strong> procedimento, nei<br />

limiti in cui siano state da lui provocate. Per quanto attiene poi alla disciplina <strong>del</strong>la<br />

procura, va detto che il rilascio <strong>del</strong>l’incarico difensivo consiste in una dichiarazione<br />

unilaterale <strong>del</strong> rappresentato di conferire il potere rappresentativo, che, se riguarda<br />

soltanto il processo, non richiede alcuna forma particolare, ben potendo consistere in<br />

una dichiarazione diretta all’avversario, al rappresentante o anche all’organo giudiziario.<br />

Ricordato che in Germania si distingue un processo “di parti” e un processo<br />

“di avvocati”, per quanto attiene alla prova <strong>del</strong> conferimento <strong>del</strong>la procura, mentre<br />

l’indagine sull’esistenza dei poteri rappresentativi nel processo “di parti” dovrebbe<br />

essere svolta d’ufficio, nel processo “di avvocati”, l’indagine è subordinata alla richiesta<br />

<strong>del</strong>la controparte (§ 88). In caso di richiesta l’avvocato deve giustificare i<br />

propri poteri dando prova scritta <strong>del</strong>l’esistenza <strong>del</strong>l’incarico. Da notare che la parte<br />

può sempre ratificare l’operato processuale <strong>del</strong> rappresentante senza procura, a condizione<br />

che la ratifica sia senza limiti. In tal modo, il difetto di rappresentanza è sanato<br />

ex tunc, ossia a decorrere dall’inizio <strong>del</strong> processo. In dottrina, v. Putzo in Thomas –<br />

Putzo, Zivilprozeßordnung, Munchen 2001, p. 180.<br />

(81) Secondo il c.p.c. spagnolo, l’incarico difensivo al procuratore è conferito<br />

per il tramite <strong>del</strong> poder, parola con la quale si indica tanto la dichiarazione di volontà<br />

resa dal conferente, quanto il documento che formalizza tale conferimento. Tale documento<br />

può consistere in una scrittura pubblica (art. 24 l.e.c., nonché art. 1285, n. 5,<br />

c.c.) o nel c.d. apud acta, ossia la comparizione personale <strong>del</strong>la parte innanzi al segretario<br />

<strong>del</strong>l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede (art. 24 l.e.c.). Il documento<br />

per atto pubblico deve essere esibito col primo scritto difensivo. Tuttavia, ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art. 27 l.e.c., eccezion fatta per le disposizioni espresse sul rapporto fra<br />

conferente e procuratore, alla rappresentanza processuale si applicano le norme (artt.<br />

1709 - 1739 c.c.) stabilite dal contratto di mandato nel codice civile. Ciò significa che<br />

l’eventuale inesistenza <strong>del</strong> poder può essere sanata con efficacia ex tunc, nel termine<br />

che il giudice assegna, nonché che eventuali vizi sono sempre emendabili con la produzione<br />

di un altro poder o per atto pubblico o per apud acta. In dottrina, v. Montero<br />

Aroca, Gomez Colomer, Monton Redondo, Barona Vilar, El nuevo proceso civil (Ley<br />

1/2000), Valencia 2000, p. 108.<br />

(82) V. Biavati, Diritto processuale <strong>del</strong>l’Unione Europea, 3 a ed., Milano 2005,<br />

p. 129.

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