27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I NUOVI ARTT. 616 E 624 C.P.C. ECC. 665<br />

nato sull’archetipo <strong>del</strong>la relazione di strumentalità cautelare attenuata fra sospensione<br />

e incidente oppositivo.<br />

In secondo luogo, perché la conseguenza <strong>del</strong>la perenzione <strong>del</strong> processo<br />

esecutivo deriva sempre dalla presenza <strong>del</strong> duplice presupposto <strong>del</strong>la mancata<br />

coltivazione <strong>del</strong>l’opposizione stessa, ma soprattutto <strong>del</strong>l’istanza di<br />

estinzione.<br />

Essendo l’estinzione posta in alternativa alla sospensione, a fortiori ove manchi<br />

l’istanza di estinzione il provvedimento cautelare non può che restare efficace;<br />

anche perché, a seguire la tesi qui contrastata, si avrebbe addirittura – a seconda dei<br />

casi – un quid medium fra strumentalità cautelare attenuata e vecchia strumentalità<br />

cautelare con riferimento allo stesso tipo di cautela, cosa – credo – di cui nessuno<br />

può sentire il bisogno nel mare magnum di queste alluvionali riforme processuali.<br />

7. – Restano due questioni da affrontare.<br />

La prima concerne la possibilità che nel dichiarare l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento,<br />

rectius: <strong>del</strong>l’intero processo espropriativo, il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione<br />

imponga una cauzione al debitore opponente.<br />

La previsione, pur non di agevolissima lettura, ha una sua spiegazione.<br />

In primo luogo, va ricordato che una cauzione può già essere imposta al<br />

debitore opponente con il provvedimento che dispone la sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione<br />

ai sensi <strong>del</strong> suo primo comma: notoriamente, essa ha la funzione di<br />

garantire il creditore opposto dai danni subiti dall’arresto <strong>del</strong> processo esecutivo<br />

e per il caso di rigetto <strong>del</strong>l’opposizione proposta (55).<br />

Ritengo che la cauzione <strong>del</strong> comma 3° <strong>del</strong>l’art. 624 c.p.c. abbia analogo<br />

scopo: cioè, risarcire i danni subiti dal creditore opposto per il caso che, pronunciata<br />

l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento, la causa di opposizione venga da lui<br />

vinta.<br />

In sostanza, se non fraintendo l’idea che sta a monte <strong>del</strong>la innovazione<br />

normativa, se il debitore opponente deve rispondere dei danni che seguono<br />

all’ingiusta sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione, analoga soluzione si avrà quando<br />

parimenti ingiusta risulterà l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento a seguito <strong>del</strong> rigetto<br />

<strong>del</strong>l’opposizione all’esecuzione.<br />

Il fatto che la cauzione sia coordinata teleologicamente ad un giudizio –<br />

quello di opposizione – solo eventualmente instaurabile ed in qualunque momento,<br />

va raccordato allora, ed ancora una volta, alla regola generale oggi<br />

prevista dal combinato disposto dei nuovi artt. 669-octies e 669-novies (56).<br />

––––––––––––<br />

(55) Sullo scopo <strong>del</strong> provvedimento e sviluppi procedimentali, anche per riferimenti,<br />

rinvio a Recchioni, Codice, cit., II, p. 2671.<br />

(56) Pur condividendo le critiche che R. Conte, La riforma <strong>del</strong>le opposizioni e<br />

<strong>del</strong>l’intervento nelle procedure esecutive con requiem per il sequestro conservativo, in<br />

www.judicium.it., 2006, § 2 muove alla previsione in esame, non mi sembra, quindi, fon-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!