27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I<br />

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un. civ., sentenza 27 luglio 2005, n. 15661<br />

Pres. Carbone – Rel. Roselli<br />

L.F. c. I.N.A.I.L.<br />

Il giudice non può rilevare d’ufficio i fatti impeditivi, estintivi e modificativi<br />

<strong>del</strong> diritto vantato dall’attore ogniqualvolta il convenuto, se li deducesse in<br />

via di azione, dovrebbe proporre una domanda costitutiva (1).<br />

Il giudice può rilevere d’ufficio i fatti impeditivi, estintivi e modificativi <strong>del</strong><br />

diritto vantato dall’attore ogniqualvolta il convenuto, che li deducesse in via di<br />

azione, proporrebbe domanda dichiarativa (2).<br />

Il giudice può rilevare d’ufficio l’interruzione <strong>del</strong>la prescrizione (3).<br />

II<br />

CORTE DI CASSAZIONE, sez. un. civ., sentenza 13 settembre 2005, n. 18128<br />

Pres. Carbone – Rel. Lo Piano<br />

S. c. Condominio di Via Ischia di Castro<br />

Il giudice può ridurre d’ufficio la penale (4).<br />

I<br />

(Omissis). – Il primo motivo è fondato.<br />

Con esso il ricorrente pone alla Corte la questione se l’eccezione di interruzione<br />

<strong>del</strong>la prescrizione debba considerarsi come eccezione in senso lato, ossia<br />

rilevabile anche dal giudice in ogni stato e grado <strong>del</strong> processo purché sulla<br />

base di elementi probatori ritualmente acquisiti, oppure come eccezione in senso<br />

stretto, ossia non rilevabile d’ufficio e perciò assoggettata, nel processo <strong>del</strong><br />

lavoro, alle preclusioni disposte nei capoversi degli artt. 416 e 437 c.p.c. (e nel<br />

processo ordinario nell’art. 345, secondo comma, <strong>del</strong>lo stesso codice).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!