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del fascicolo - Cedam

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LA NOMINA DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE 597<br />

nito di procura » e dopo aver precisato che « la procura può essere generale o<br />

speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata<br />

», previde che « la procura speciale può essere anche apposta in calce o a<br />

margine <strong>del</strong>la citazione, <strong>del</strong> ricorso, <strong>del</strong> controricorso, <strong>del</strong>la comparsa di risposta<br />

o d’intervento, <strong>del</strong> precetto o <strong>del</strong>la domanda di intervento nell’esecuzione »,<br />

nel qual caso « l’autografia <strong>del</strong>la sottoscrizione <strong>del</strong>la parte deve essere certificata<br />

dal difensore ».<br />

Dunque, i conditores non fecero altro che trasfondere nel codice la disciplina<br />

contenuta nell’art. 48 <strong>del</strong> vecchio c.p.c. e nell’art. 41 <strong>del</strong> R.D.<br />

n. 2275/1923, ancorché con tre “piccole”, ma importanti innovazioni: innanzi<br />

tutto, il « mandato » non si chiamò più così, bensì « procura »; di poi il novero<br />

degli atti processuali sui quali la « procura » poteva essere rilasciata fu notevolmente<br />

ampliato; infine, si consentì che la « procura » fosse rilasciata anche a<br />

margine di tali atti.<br />

Quanto alla prima innovazione, è difficile dire perché il legislatore <strong>del</strong><br />

1940 denominò « procura » e non più « mandato » l’atto con il quale la parte<br />

conferisce l’incarico difensivo all’avvocato (13). Certo è pero che, mentre nel<br />

1865 discorrere di « mandato » poteva pure avere un senso, visto ch’esso, dovendo<br />

essere rilasciato davanti a un notaio, doveva pur indicare gli estremi <strong>del</strong>la<br />

causa per la quale veniva rilasciato, nel 1940 definire « procura » l’atto disciplinato<br />

nell’art. 83 c.p.c. non aveva alcuna ragion d’essere, atteso che il conferimento<br />

<strong>del</strong>l’incarico difensivo, potendo essere rilasciato in calce o in margine<br />

agli atti processuali, si risolveva ben più chiaramente di prima in una semplice<br />

nomina.<br />

Per quel che riguarda poi la seconda innovazione, occorre osservare che,<br />

mentre la dottrina è sempre stata <strong>del</strong>l’avviso che l’elencazione di cui all’art. 83<br />

c.p.c. abbia natura esemplificativa (14), la giurisprudenza, dopo aver a lungo<br />

escluso siffatta natura, è ormai da tempo pervenuta a ben diverse conclusioni,<br />

atteso che, pur talvolta affermando, almeno in linea di principio, il carattere tassativo<br />

<strong>del</strong>l’elencazione (15), in concreto finisce invariabilmente per ammettere<br />

la validità <strong>del</strong>le procure rilasciate su atti diversi da quelli indicati nell’art. 83,<br />

––––––––––––<br />

(13) In proposito, v. Carnelutti, Istituzioni, cit., I, p. 110 secondo cui il nome<br />

« deriva certamente dall’opinione che il difensore attivo sia un rappresentante » e che<br />

« con maggior precisione la legge abrogata usava la voce mandato ».<br />

(14) Per tutti v. Mandrioli, Delle parti e dei difensori, cit., p. 937; Satta-Punzi, Diritto<br />

processuale civile, 13 a ed., Padova 2000, p. 136, nota 38; Cipriani, La procura su<br />

foglio autonomo tra la certificazione e gli spilli <strong>del</strong> difensore, in Foro it. 1995, I, c. 545;<br />

Balena, Elementi di diritto processuale civile, I, 3 a ed., Bari 2006, p. 190.<br />

(15) V., in motivazione, Cass., sez. un., 22 novembre 1994, in Foro it. 1995, I, c.<br />

540; Cass., 25 marzo 1988, n. 2565, ivi Rep. 1988, voce Procedimento civile, n. 55.

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