del fascicolo - Cedam
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PRODUZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 435<br />
ingiustizia ed irragionevolezza di una disciplina processuale che, non consentendo<br />
di rimediare, nemmeno in grado di appello, alle decadenze e preclusioni<br />
nelle quali le parti siano incorse nella fase introduttiva <strong>del</strong> giudizio di primo<br />
grado, sacrifica troppo disinvoltamente la giustizia ad una di per sé sola inutile,<br />
quanto chimerica, rapidità <strong>del</strong>la decisione. Non di meno le stesse hanno il pregio<br />
di avere chiarito, a fronte di taluni disorientamenti dottrinali e giurisprudenziali,<br />
che i documenti sono qualificabili a tutti gli effetti come mezzi di prova<br />
(6) e come tali sono e non possono non essere disciplinati nel nostro codice<br />
di rito (7).<br />
In contrasto con una più che autorevole e risalente dottrina (8), io non credo<br />
peraltro che la qualificazione dei documenti come mezzi di prova possa giustificare<br />
l’affermazione secondo la quale nel lessico <strong>del</strong> codice di rito la produzione<br />
<strong>del</strong> documento consisterebbe in una dichiarazione, avente per oggetto<br />
l’affermazione in ordine all’esistenza <strong>del</strong> documento e al suo collegamento col<br />
thema probandum, e si contrapporrebbe come tale all’esibizione, intesa come<br />
operazione processuale attraverso la quale il documento viene materialmente<br />
posto a disposizione <strong>del</strong>l’ufficio.<br />
Non solo infatti l’art. 87 disp. att. c.p.c. stabilisce chiaramente che la produzione<br />
dei documenti formatisi al di fuori <strong>del</strong> processo (9) avviene mediante il<br />
––––––––––––<br />
(6) Nello stesso senso in dottrina cfr. G. Chiovenda, Principii di diritto processuale<br />
civile, cit., pp. 812 s., 842; C. Lessona, Trattato <strong>del</strong>le prove in materia civile, I,<br />
Firenze 1914, pp. 86, 119 s.; F. Carnelutti, La prova civile, 2 a ed., Roma 1947, pp. 83<br />
s., 130 ss.; V. Denti, La verificazione <strong>del</strong>le prove documentali, Torino 1957, p. 28;<br />
Id., voce Prova documentale (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Milano 1988, p.<br />
713 ss., spec. p. 716; E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi,<br />
6 a ed., Milano 2002, p. 315 s.; E. Redenti-M. Vellani, Diritto processuale civile, 4 a<br />
ed., II, Milano 1997, p. 66; C. Mandrioli, Diritto processuale civile, 17 a ed., II, Torino<br />
2005, p. 106; S. La China, Diritto processuale civile. Le disposizioni generali,<br />
Milano 1991, p. 625; M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano 1992, pp. 421<br />
s., 438 ss.; G. Verde, voce Prova (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Milano<br />
1988, pp. 579 ss., 588 s.; L.P. Comoglio, Le prove civili, Torino 1998, p. 8 ss.; C.<br />
Besso, La prova prima <strong>del</strong> processo, Torino 2004, p. 1 s.; G. Ruffini, La prova nel<br />
giudizio civile di appello, Padova 1997, p. 214 ss.; A. Graziosi, L’esibizione istruttoria<br />
nel processo civile italiano, cit., p. 5; A. Tedoldi, L’istruzione probatoria<br />
nell’appello civile, Padova 2000, p. 222 ss.<br />
(7) Per la dimostrazione di tale assunto ed una ricognizione <strong>del</strong> dibattito dottrinale e<br />
giurisprudenziale sull’argomento, mi permetto di rinviare a G. Ruffini, La prova nel giudizio<br />
civile di appello, cit., p. 207 ss. Ma ancora oggi cfr., in senso contrario, C.M. Barone,<br />
op. cit., c. 1698 s.; A. Proto Pisani, op. cit., c. 1699 s.<br />
(8) Cfr. V. Denti, La verificazione, cit., p. 106, sulla scia di E. Betti, Diritto processuale<br />
civile italiano, 2 a ed., Roma 1936, p. 290.<br />
(9) Per i documenti che si formano nel processo cfr. V. Denti, voce Prova documentale<br />
(dir. proc. civ.), cit., p. 718 s.