27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PRODUZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 435<br />

ingiustizia ed irragionevolezza di una disciplina processuale che, non consentendo<br />

di rimediare, nemmeno in grado di appello, alle decadenze e preclusioni<br />

nelle quali le parti siano incorse nella fase introduttiva <strong>del</strong> giudizio di primo<br />

grado, sacrifica troppo disinvoltamente la giustizia ad una di per sé sola inutile,<br />

quanto chimerica, rapidità <strong>del</strong>la decisione. Non di meno le stesse hanno il pregio<br />

di avere chiarito, a fronte di taluni disorientamenti dottrinali e giurisprudenziali,<br />

che i documenti sono qualificabili a tutti gli effetti come mezzi di prova<br />

(6) e come tali sono e non possono non essere disciplinati nel nostro codice<br />

di rito (7).<br />

In contrasto con una più che autorevole e risalente dottrina (8), io non credo<br />

peraltro che la qualificazione dei documenti come mezzi di prova possa giustificare<br />

l’affermazione secondo la quale nel lessico <strong>del</strong> codice di rito la produzione<br />

<strong>del</strong> documento consisterebbe in una dichiarazione, avente per oggetto<br />

l’affermazione in ordine all’esistenza <strong>del</strong> documento e al suo collegamento col<br />

thema probandum, e si contrapporrebbe come tale all’esibizione, intesa come<br />

operazione processuale attraverso la quale il documento viene materialmente<br />

posto a disposizione <strong>del</strong>l’ufficio.<br />

Non solo infatti l’art. 87 disp. att. c.p.c. stabilisce chiaramente che la produzione<br />

dei documenti formatisi al di fuori <strong>del</strong> processo (9) avviene mediante il<br />

––––––––––––<br />

(6) Nello stesso senso in dottrina cfr. G. Chiovenda, Principii di diritto processuale<br />

civile, cit., pp. 812 s., 842; C. Lessona, Trattato <strong>del</strong>le prove in materia civile, I,<br />

Firenze 1914, pp. 86, 119 s.; F. Carnelutti, La prova civile, 2 a ed., Roma 1947, pp. 83<br />

s., 130 ss.; V. Denti, La verificazione <strong>del</strong>le prove documentali, Torino 1957, p. 28;<br />

Id., voce Prova documentale (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Milano 1988, p.<br />

713 ss., spec. p. 716; E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile. Principi,<br />

6 a ed., Milano 2002, p. 315 s.; E. Redenti-M. Vellani, Diritto processuale civile, 4 a<br />

ed., II, Milano 1997, p. 66; C. Mandrioli, Diritto processuale civile, 17 a ed., II, Torino<br />

2005, p. 106; S. La China, Diritto processuale civile. Le disposizioni generali,<br />

Milano 1991, p. 625; M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano 1992, pp. 421<br />

s., 438 ss.; G. Verde, voce Prova (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXXVII, Milano<br />

1988, pp. 579 ss., 588 s.; L.P. Comoglio, Le prove civili, Torino 1998, p. 8 ss.; C.<br />

Besso, La prova prima <strong>del</strong> processo, Torino 2004, p. 1 s.; G. Ruffini, La prova nel<br />

giudizio civile di appello, Padova 1997, p. 214 ss.; A. Graziosi, L’esibizione istruttoria<br />

nel processo civile italiano, cit., p. 5; A. Tedoldi, L’istruzione probatoria<br />

nell’appello civile, Padova 2000, p. 222 ss.<br />

(7) Per la dimostrazione di tale assunto ed una ricognizione <strong>del</strong> dibattito dottrinale e<br />

giurisprudenziale sull’argomento, mi permetto di rinviare a G. Ruffini, La prova nel giudizio<br />

civile di appello, cit., p. 207 ss. Ma ancora oggi cfr., in senso contrario, C.M. Barone,<br />

op. cit., c. 1698 s.; A. Proto Pisani, op. cit., c. 1699 s.<br />

(8) Cfr. V. Denti, La verificazione, cit., p. 106, sulla scia di E. Betti, Diritto processuale<br />

civile italiano, 2 a ed., Roma 1936, p. 290.<br />

(9) Per i documenti che si formano nel processo cfr. V. Denti, voce Prova documentale<br />

(dir. proc. civ.), cit., p. 718 s.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!