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del fascicolo - Cedam

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540<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

La più ampia accezione <strong>del</strong> significato espresso dall’art. 12 <strong>del</strong> progetto<br />

<strong>del</strong> 1991, fondata oltretutto sul contenuto <strong>del</strong> Rapporto esplicativo pubblicato in<br />

proposito dalla Commissione di diritto internazionale <strong>del</strong>l’ONU e ora confermata<br />

dall’art. 12 <strong>del</strong>la Convenzione <strong>del</strong> 2004, era già stata percepita nella sua<br />

essenza da alcuni dei giudici <strong>del</strong>la Corte europea di Strasburgo rimasti in minoranza<br />

relativamente alla stessa vicenda McElhinney (29) ed è stata accolta dalla<br />

Cassazione nel caso di nostro interesse. Il Supremo Collegio, valutandola congiuntamente<br />

a quanto disposto dall’art. 11 <strong>del</strong>la Convenzione di Basilea, l’ha<br />

anzi ritenuta chiaro indice di una evidente tendenza al superamento, nelle controversie<br />

inerenti la responsabilità per fatti illeciti, <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>l’immunità<br />

ristretta o relativa, essendo tale teoria basata, come visto, sulla classica distinzione<br />

tra atti iure imperii e atti iure gestionis, ormai inadeguata e non più in<br />

grado di operare nei casi in cui il fatto illecito generatore <strong>del</strong>la responsabilità si<br />

configuri come crimine internazionale. In presenza di controversie che sottendano<br />

violazioni particolarmente gravi dei diritti fondamentali <strong>del</strong>l’uomo si starebbe<br />

cioè sempre più facendo strada nella Comunità internazionale una opinio<br />

iuris contraria ad attribuire in casi di questo tipo portata generale al criterio fondato<br />

sulla natura <strong>del</strong>l’atto lesivo, con la conseguenza che lo Stato straniero e i<br />

suoi individui-organi responsabili <strong>del</strong>la violazione non potrebbero invocare<br />

l’immunità dalla giurisdizione civile qualora fossero convenuti in giudizio dinanzi<br />

ai giudici di un altro Stato, perlomeno in tutte le ipotesi, come quella di<br />

specie, in cui l’atto illecito abbia avuto la sua manifestazione iniziale nel territorio<br />

<strong>del</strong>lo Stato <strong>del</strong> foro. Il rispetto dei diritti inviolabili <strong>del</strong>la persona umana<br />

consentirebbe pertanto in tal caso il superamento <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>l’immunità ristretta,<br />

ritenendosi prevalente la tutela di quei valori rispetto all’interesse <strong>del</strong><br />

singolo Stato (30).<br />

Il ricorso al criterio <strong>del</strong>la tort exception operato dal giudice italiano al fine<br />

di <strong>del</strong>ineare l’ambito di applicazione <strong>del</strong>la deroga all’immunità giurisdizionale,<br />

presenta peraltro <strong>del</strong>le incoerenze di fondo, viste le motivazioni <strong>del</strong> provvedimento<br />

emanato. Se infatti il diniego di immunità viene sancito e costantemente<br />

––––––––––––<br />

2005, 6), « Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke<br />

immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent<br />

in a proceeding which relates to pecuniary compensation for death or injury to the person,<br />

or damage to or loss of tangible property, caused by an act or omission which is<br />

alleged to be attributable to the State, if the act or omission occurred in whole or in part<br />

in the territory of that another State and if the author of the act or omission was present<br />

in that territory at the time of the act or omission ».<br />

(29) V. al riguardo quanto riportato nell’opinione dissidente dei giudici Caflisch,<br />

Cabral Barreto e Vajić.<br />

(30) V. in proposito Bianchi, Serious Violations, cit., 151 ss., Id., Ferrini v. Federal<br />

Republic of Germany, cit., 244; Ciampi, Crimini internazionali, cit., 2665; Gianelli, Crimini<br />

internazionali ed immunità degli Stati, cit., 666 s.; Nappi, Diritti inviolabili, cit., 26.

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