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del fascicolo - Cedam

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456<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

nuova legge disconosce le conseguenze già realizzate <strong>del</strong> fatto compiuto, cioè<br />

distrugge i vantaggi già nati, ma anche quando impedisce una conseguenza futura<br />

di un fatto già compiuto, per una ragione relativa a questo fatto soltanto<br />

(…). Quando invece la legge nuova regola anche le conseguenze d’un fatto passato<br />

che s’avverano sotto il suo impero per se stesse considerate, e non per una<br />

ragione relativa a quel fatto, il quale così non vien toccato, non v’ha retroattività,<br />

ma applicazione immediata <strong>del</strong>la legge. Sicché non sempre le conseguenze<br />

d’un fatto passato debbono essere regolate dalla legge vigente al tempo <strong>del</strong> fatto<br />

che n’è la causa (…) ma quelle le quali non possono venire regolate dalla legge<br />

nuova, senza che questa venga così a regolare lo stesso fatto che n’è la causa. Il<br />

criterio perciò che serve a discernerle è il rapporto di causa ad effetto che passerebbe<br />

tra il fatto passato e l’applicazione <strong>del</strong>la nuova legge: la ragione per cui la<br />

conseguenza di un fatto passato viene ad essere disconosciuta. (…) La massima<br />

‘la legge non ha forza retroattiva’ significa che il giudice non può applicarla a<br />

fatti passati, o sconoscendo le conseguenze già avverate, o togliendo efficacia, o<br />

attribuendone una diversa, alle conseguenze nuove in base alla sola valutazione<br />

<strong>del</strong> fatto passato » (18).<br />

Il criterio <strong>del</strong> fatto compiuto è empirico e dischiude indagini con sviluppi<br />

ed esiti prevedibili ed uniformi solo nei casi più semplici (19). Esso viene abbracciato<br />

dalla giurisprudenza italiana che lo segue tuttora. Esso le consente,<br />

specialmente in presenza di fattispecie a formazione successiva e di procedimenti,<br />

un notevole margine di apprezzamento nella scelta <strong>del</strong>la norma da applicare<br />

fra quella anteriore e quella posteriore, scelta che viene effettuata « privilegiando<br />

uno dei momenti <strong>del</strong>la fattispecie, oppure forzando con una finzione<br />

uno dei vari momenti nella globalità <strong>del</strong> fatto unico » (20).<br />

7. – Come già detto, vi è un’impostazione radicalmente diversa da quella considerata<br />

finora. Non si muove dall’ambito di efficacia <strong>del</strong>la legge per individuare<br />

poi i fatti che vi ricadono, ma al contrario ci si rappresenta dapprima la situazione<br />

––––––––––––<br />

(18) Così, N. Coviello, Manuale di diritto civile italiano, cit., p. 108 s.<br />

(19) Dal punto di vista <strong>del</strong>la teoria <strong>del</strong>la rilevanza giuridica, il principio <strong>del</strong> fatto<br />

compiuto presta il fianco ad un’obiezione: « se un fatto è giuridico in forza degli effetti<br />

che ad esso conseguono, non solo ogni modifica di questi ultimi equival[e] a modifica<br />

<strong>del</strong>la rilevanza giuridica <strong>del</strong> fatto, ma, al tempo stesso, risult[a] oggettivamente impossibile<br />

distinguere tra effetti al fine di selezionarne uno o più idonei, contrariamente ad altri,<br />

a far sì che, come invece si pretende, la disciplina giuridica <strong>del</strong> fatto generatore rimanga<br />

immutata ». Così, G. Furgiuele, voce Diritti acquisiti, in Digesto <strong>del</strong>le discipline privatistiche,<br />

sezione civile, vol. V, Torino 1989, p. 369 ss., p. 378.<br />

(20) Così, A. Giuliani, Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a<br />

15, cit., p. 483. Per l’analisi di talune fattispecie di ius superveniens di natura processuale,<br />

v. R. Caponi, È davvero irretroattiva l’abrogazione <strong>del</strong> divieto di svolgere la funzione<br />

procuratoria “extra districtum”?, in Foro it. 1999, I, c. 159 ss.

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