27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 577<br />

presentando egli stesso l’istanza e portando così a compimento il complesso<br />

iter finalizzato alla declaratoria di estinzione, in quanto trattasi di attività<br />

espressamente riservata al convenuto costituito tempestivamente. E d’altra<br />

parte, se l’attore scegliesse di riproporre l’azione in un autonomo successivo<br />

giudizio, il giudice <strong>del</strong> secondo processo non potrebbe, salvo esplicita richiesta<br />

<strong>del</strong> convenuto, accertare la sussistenza <strong>del</strong>l’evento estintivo inerente il<br />

primo (50), atteso che, come si è appena osservato, nel rito societario la mancata<br />

o tardiva costituzione <strong>del</strong>l’attore non è di per sé sufficiente ad integrare<br />

alcuna fattispecie estintiva e che, comunque, la relativa eccezione è riservata<br />

al convenuto.<br />

Ne consegue che rassegnarsi alla mancanza di un termine entro il quale<br />

chiedere la nomina <strong>del</strong> giudice relatore affinché provveda sull’eccezione di<br />

estinzione ex art. 13, comma 1°, significherebbe rischiare di favorire l’esercizio<br />

di tattiche dilatorie e maliziose da parte <strong>del</strong> convenuto il quale, evitando<br />

di presentare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza, non soltanto avrebbe la possibilità<br />

di lasciar pendere la causa sul ruolo sine die per poi farla estinguere<br />

alla maturazione <strong>del</strong> termine prescrizionale <strong>del</strong> diritto fatto valere in suo confronto,<br />

ma potrebbe anche immobilizzare <strong>del</strong> tutto l’attore il quale, se volesse<br />

azionare nuovamente il diritto già fatto valere nel processo in cui aveva omesso<br />

di costituirsi tempestivamente, si vedrebbe eccepire la pendenza <strong>del</strong> precedente<br />

processo.<br />

Viceversa, qualora si ritenesse che il convenuto, dopo aver sollevato l’eccezione<br />

di estinzione <strong>del</strong> processo per omessa o tardiva costituzione <strong>del</strong>l’attore,<br />

sia tenuto a presentare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>la camera di consiglio entro un<br />

dies ad quem, che potremmo individuare indifferentemente (quanto al risultato<br />

pratico) nel termine concesso al convenuto per costituirsi in giudizio ovvero in<br />

quello stabilito dall’art. 8, comma 2°, lett. c) (51), gli inconvenienti appena evi-<br />

––––––––––––<br />

(50) Circa la possibilità di far valere l’estinzione <strong>del</strong> giudizio in un nuovo processo,<br />

v. Cipriani, La declaratoria di estinzione, cit., p. 164. Sull’argomento, v. anche<br />

Vaccarella, op. cit., p. 286 ss. In giurisprudenza, costituisce ius receptum il principio<br />

secondo cui l’estinzione <strong>del</strong> giudizio per inattività può esser dichiarata incidenter<br />

tantum dal giudice di un diverso processo (cfr., infatti, Cass. 27 febbraio 1997, n.<br />

1752, in Foro it., Rep. 1997, voce Procedimento civile, n. 350; Cass. sez. lav. 12 dicembre<br />

1995, n. 12694, id. 1995, voce Competenza civile, n. 127; Cass. 19 ottobre<br />

1993, n. 10352, id. 1993, voce Rinvio civile, n. 16; Cass. 22 giugno 1993, n. 6903,<br />

ibid., voce Procedimento civile, n. 195; Cass. S.U. 23 gennaio 1991, n. 597, id. 1992,<br />

I, c. 3090 ss.; Corte conti 22 maggio 2002, n. 164/A, id. 2002, voce Amministrazione<br />

Stato, n. 254).<br />

(51) Il ricorso a detto criterio si imporrebbe in quanto, pur vertendosi in materia di<br />

eccezione non rilevabile d’ufficio, l’art. 8, comma 2°, lett. a), sembrerebbe inapplicabile<br />

visto che l’art. 13, comma 1°, non prevede che l’attore possa replicare alla comparsa di<br />

costituzione con la quale il convenuto eccepisce l’estinzione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!