27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

594<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

particolari problemi interpretativi e/o applicativi (3). Viceversa, le questioni generate<br />

nel processo civile dalla procura sono tantissime (4) e danno spesso vita<br />

a decisioni in contrasto fra loro, giacché la giurisprudenza si dibatte da sempre<br />

tra interpretazioni assai fiscali e interpretazioni assai meno rigorose. Il che<br />

comporta l’effetto di alimentare, e non certo di scoraggiare, le eccezioni attinenti<br />

alla procura, visto che, alla luce <strong>del</strong>l’ambiguo atteggiamento <strong>del</strong>la giurisprudenza,<br />

si può sempre confidare ch’esse siano accolte: infatti, come tutti<br />

sanno e come è stato autorevolmente osservato, le contestazioni sulla procura<br />

non provengono mai dalla parte presunta falsamente rappresentata, bensì dalla<br />

controparte (5).<br />

In questa situazione, appare opportuno cercare di appurare le ragioni per le<br />

quali il regime <strong>del</strong> conferimento <strong>del</strong>l’incarico difensivo nel processo civile sia<br />

diuturna fonte di problemi, sì da capire quel che bisogna fare per uscire dall’impasse.<br />

2. – A tal fine, converrà ricordare che all’indomani <strong>del</strong>l’Unità, il<br />

Guardasigilli Pisanelli, nella Relazione sul progetto di codice di procedura<br />

civile, dopo essersi domandato se il procuratore che si presenta in giudizio<br />

a nome di una <strong>del</strong>le parti dovesse essere munito o no di mandato espresso,<br />

respinse « la teoria <strong>del</strong> semplice mandato presunto » di tradizione franconapoletana<br />

e, sia « a tutela <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong>la parte contraria », sia per<br />

« escludere l’ibrido sistema <strong>del</strong>la disapprovazione », propose che fosse<br />

adottato il sistema <strong>del</strong> mandato scritto (6). Il legislatore, però, non si contentò<br />

<strong>del</strong> mandato meramente scritto, ma dispose che l’incarico difensivo<br />

dovesse essere conferito con atto in forma autentica oppure con scrittura<br />

privata autenticata (art. 48 c.p.c. 1865), cioè a dire con un documento assistito<br />

da pubblica fede (artt. 1315 ss. c.c. 1865) e impugnabile solo con querela<br />

di falso, pretendendo così una duplice garanzia, e cioè che fossero assicurati<br />

da un pubblico ufficiale tanto la provenienza, quanto l’oggetto<br />

<strong>del</strong>l’incarico difensivo.<br />

––––––––––––<br />

(3) Sulle poche questioni sollevate dalla disciplina <strong>del</strong>la nomina <strong>del</strong> difensore nel<br />

processo penale, v. Bronzo, in Lattanzi - Lupo, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina<br />

sul c.p.p., a cura di Aprile, Bronzo, Cantone, Cesqui, Ciani, I, 2, Milano 2003,<br />

p. 1088 e ss.<br />

(4) Digitando la locuzione « procura alle liti » sulla banca dati di giurisprudenza de<br />

Il Foro Italiano, per gli anni 1981-2004 vengono selezionati più di 1600 documenti attinenti<br />

alle pronunce <strong>del</strong>la sola Corte di cassazione!<br />

(5) Così Balena, Sulle conseguenze <strong>del</strong> difetto di procura “ad litem”, in Foro it.<br />

1987, I, c. 562; Cipriani - Costantino - Proto Pisani - Verde, L’infinita historia <strong>del</strong>la procura<br />

speciale, ivi 1995, I, c. 3443.<br />

(6) Pisanelli, Relazione sul progetto <strong>del</strong> c.p.c., § 151, in Codice di procedura civile<br />

<strong>del</strong> Regno d’Italia, 1865, a cura di Picardi e Giuliani, Milano 2004, p. 74.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!