27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

792<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

territoriale in ogni tempo, fino all’udienza di precisazione <strong>del</strong>le conclusioni,<br />

ovvero solo entro limiti (barriere) ben individuati, in conformità al principio di<br />

eventualità o preclusione che governa il nuovo rito civile e, in ogni caso, compatibilmente<br />

con la posizione processuale complessiva assunta dalla parte che<br />

vi aderisce, che non può venire contra factum proprium;<br />

Ritenuto, innanzitutto, che – con riguardo alla natura <strong>del</strong> giudizio di opposizione<br />

al provvedimento monitorio – è opportuno sgomberare il campo da un<br />

equivoco che potrebbe condizionare l’esauriente e chiara trattazione <strong>del</strong>le tematiche<br />

emarginate: in realtà, nell’ambito di tale giudizio, bisogna distinguere<br />

due profili attinenti alla competenza territoriale, l’uno relativo all’individuazione<br />

<strong>del</strong> giudice competente a decidere il procedimento monitorio, presso cui<br />

deve essere proposto il ricorso per ingiunzione, che segue le regole ordinarie in<br />

materia di demarcazione <strong>del</strong> giudice competente (si passi il termine, competenza<br />

a monte); l’altro relativo alla prospettazione <strong>del</strong> giudice competente a decidere<br />

l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso; solo in quest’ultimo caso,<br />

si parla correttamente di competenza funzionale ed inderogabile (cfr. Cass. 8<br />

febbraio 1972, n. 323), nel senso che l’opposizione necessariamente deve essere<br />

proposta davanti al giudice che ha adottato il decreto oggetto di opposizione,<br />

anche per far valere l’incompetenza territoriale <strong>del</strong> giudice che ha emesso tale<br />

decreto (per usare, ancora una volta, un termine improprio, ma che rende bene<br />

l’idea, competenza a valle);<br />

(Omissis). – Tanto premesso, in ordine alla prima verifica che ci si era<br />

proposti di sondare, è pacifico tra le parti che l’incompetenza di cui si discute è<br />

quella che attiene all’individuazione <strong>del</strong> giudice adito con il ricorso per ingiunzione<br />

(competenza a monte);<br />

Sennonché, nonostante qualche parere contrario espresso dalla giurisprudenza<br />

di merito (cfr. Trib. Monza 11 ottobre 1984; Pret. Padova 9 ottobre 1989),<br />

si reputa che il meccanismo disciplinato dall’art. 38, secondo comma, ultima<br />

parte, c.p.c. sia ontologicamente compatibile con la natura <strong>del</strong> giudizio di opposizione<br />

a decreto ingiuntivo; e ciò con la forma <strong>del</strong>l’ordinanza, che contiene (e non<br />

può essere diversamente), anche se implicitamente, la declaratoria di nullità <strong>del</strong><br />

decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 26 luglio 2001, n. 10206), sicché la tempestiva riassunzione<br />

<strong>del</strong> giudizio davanti al giudice considerato competente non può essere<br />

riferita alla causa di opposizione al decreto, che oramai non esiste più, ma costituisce<br />

un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad<br />

oggetto la medesima domanda, proposta con il ricorso in sede monitoria (cfr.<br />

Cass. 9 novembre 2004, n. 21297; Cass. 15 dicembre 1999, n. 14075; Cass. 23<br />

gennaio 1999, n. 630; quest’ultima pronuncia configura la natura abnorme <strong>del</strong><br />

provvedimento per il solo fatto che la decisione <strong>del</strong> giudizio di opposizione spettava<br />

al collegio, prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge 26 novembre 1990, n.<br />

353);<br />

Sciolto in senso positivo il primo nodo, occorre passare alla seconda verifica<br />

programmata, quella concernente la possibilità di aderire, in ogni tempo<br />

alla proposta formulata <strong>del</strong> foro convenzionale;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!