27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

656<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

bilità <strong>del</strong>la sentenza che chiude il processo di opposizione: non credo, infatti,<br />

di essere lontano dal vero affermando che, rispetto al normale sviluppo <strong>del</strong><br />

processo ordinario nei consueti due, se non tre, gradi di giudizio di merito,<br />

questa soluzione di un solo grado risulterà meno appetibile <strong>del</strong>l’ipotesi di<br />

sentenza eventualmente favorevole al creditore (dunque inappellabile dal debitore).<br />

5. – La nuova norma – melius: il combinato disposto <strong>del</strong>la medesima col<br />

novellato art. 185 disp.att. – risolve invece la maggior parte <strong>del</strong>le questioni<br />

sorte nel vigore <strong>del</strong> vecchio testo <strong>del</strong>l’art. 616 c.p.c.<br />

Così, in primo luogo, per quanto concerne la querelle sulla funzione e<br />

natura <strong>del</strong>l’udienza dinanzi al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione a seguito <strong>del</strong>la presentazione<br />

<strong>del</strong> ricorso in opposizione.<br />

Ancorché il nuovo art. 185 disp.att. continui a definire l’udienza fissata<br />

sulle opposizioni esecutive (ex artt. 615, 617 e 619) come di « comparizione<br />

», tuttavia, non è più dubbio che questa udienza non possa più confondersi<br />

con quella, oggi, di comparizione e trattazione <strong>del</strong> novellato art. 183 c.p.c.,<br />

poiché dalla norma è stato eliminato, appunto, il riferimento a questa norma da<br />

cui tanti dubbi discendevano.<br />

Ma in ogni caso, come già visto nei paragrafi precedenti, una volta prevista<br />

la (re-)introduzione <strong>del</strong>la causa di opposizione ex art. 616, prima parte, è<br />

chiaro che l’udienza di comparizione dinanzi al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione resterà<br />

riservata alla <strong>del</strong>ibazione <strong>del</strong>l’eventuale istanza di sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione<br />

e alla verifica di questo giudice <strong>del</strong>la propria competenza per l’opposizione,<br />

laddove la prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. non potrà<br />

che essere la prima dopo la (re-)introduzione <strong>del</strong> giudizio di opposizione<br />

<strong>del</strong>l’interessato.<br />

E così, nel caso di competenza <strong>del</strong> medesimo ufficio giudiziario presso il<br />

quale pende l’esecuzione, infatti, tutte le scadenze preclusive <strong>del</strong>le attività difensive<br />

gravanti sul creditore opposto, domande riconvenzionali, chiamate di<br />

terzi (se ipotizzabili), eccezioni di merito o rito non rilevabili ex officio andranno<br />

rapportate alla udienza contenuta nel nuovo atto introduttivo <strong>del</strong> giudizio<br />

de quo, ove si tratti di citazione « ordinaria », ovvero con riferimento al<br />

termine sempre indicato nella citazione in materia societaria di cui all’art. 2<br />

d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ovvero all’udienza di discussione – e quindi<br />

<strong>del</strong>l’art. 416 c.p.c. – nel caso di processi fondati sull’archetipo di quello laburistico.<br />

Viene risolto di conseguenza anche il dubbio in ordine all’iscrizione a<br />

ruolo <strong>del</strong> giudizio di opposizione, perché, all’evidenza, l’iscrizione seguirà<br />

––––––––––––<br />

beni), stante la natura permanente processuale e limitata al solo processo esecutivo <strong>del</strong>la<br />

quaestio oggetto <strong>del</strong>l’opposizione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!