27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 587<br />

<strong>del</strong>l’art. 8, invece, nulla prevedono per l’ipotesi in cui anche detta parte si<br />

astenga da qualsiasi attività processuale. In tal caso, salvo ammettere che il processo<br />

possa entrare in una fase di stallo per un periodo indeterminato, si applicherà<br />

quanto stabilito dall’art. 8, comma 4°. Con la conseguenza che dalla scadenza<br />

<strong>del</strong> termine concesso a quest’ultima parte per rispondere (ovvero per notificare<br />

l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza, se si ritiene che tale parte non abbia<br />

facoltà di replica) decorrerà, per tutte le parti indistintamente, e dunque anche<br />

per quella che da ultima aveva omesso di compiere attività processuali, un termine<br />

di venti giorni per notificare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza, decorso il<br />

quale il processo si estinguerà (66).<br />

Quindi, ad esempio, se il convenuto si astiene dal notificare la propria replica<br />

ex art. 7, comma 1°, e non domanda neanche la fissazione <strong>del</strong>l’udienza,<br />

l’attore può, a sua scelta: a) notificare l’istanza de qua nel termine di venti giorni<br />

dalla scadenza <strong>del</strong> termine concesso all’avversario per replicare; b) notificare<br />

un ulteriore atto difensivo alla controparte (nel termine legale decorrente dalla<br />

scadenza <strong>del</strong> termine per rispondere a questa concesso), col risultato di rimetterla<br />

in termini; c) restare inattivo, nel qual caso per entrambe le parti decorre<br />

un termine di venti giorni per notificare l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza, spirato<br />

il quale, il processo si estingue.<br />

Mi pare che al risultato raggiunto possa riconoscersi un certo grado di apprezzabilità,<br />

sia perché conseguito nella stretta osservanza <strong>del</strong> dettato normativo,<br />

sia perché efficace e coerente con i principi generali e con i meccanismi coi<br />

quali la disposizione in esame interagisce. In questo modo, infatti, per un verso,<br />

si ottiene il bilanciamento <strong>del</strong>le posizioni di tutte le parti che avranno comunque<br />

a disposizione un totale di quaranta giorni per notificare l’istanza di fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza, per l’altro, si assicura che l’estinzione per mancata notificazione<br />

di detta istanza sia effettivamente il risultato di una inattività combinata e contestuale<br />

di tutte le parti costituite in giudizio.<br />

A conclusione <strong>del</strong> discorso relativo all’art. 8, comma 4°, non resta che<br />

procedere a qualche osservazione a proposito <strong>del</strong>la estinzione per mancata notificazione<br />

<strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza nei venti giorni successivi alla<br />

scadenza « <strong>del</strong> termine per il deposito <strong>del</strong>la memoria di controreplica <strong>del</strong> convenuto<br />

di cui all’articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza <strong>del</strong> termine massimo<br />

di cui all’art. 7, comma 3 ».<br />

Quanto all’anomalia <strong>del</strong> termine iniziale per la notificazione <strong>del</strong>l’istanza<br />

decorrente dal « deposito <strong>del</strong>la memoria di controreplica <strong>del</strong> convenuto », è<br />

stato detto che, molto probabilmente, siamo in presenza di un errore terminolo-<br />

––––––––––––<br />

(66) La soluzione offerta, assolutamente rispettosa <strong>del</strong>la lettera <strong>del</strong>la norma, è<br />

molto simile a quella proposta, in via interpretativa, da Briguglio, op. cit., p. 91 ss., (nel<br />

vigore <strong>del</strong> testo originario <strong>del</strong>l’art. 8) e che il legislatore, con le modifiche <strong>del</strong> dicembre<br />

2004, sembrerebbe aver sostanzialmente fatta propria.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!