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del fascicolo - Cedam

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788<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

dimenti di istruzione preventiva « conservativi » al giudizio di merito può essere<br />

ricompreso sia in quello cui fa riferimento la sentenza Reichert sia, a fortiori,<br />

in quello, ben più ampio, esplicitato nella Van Uden.<br />

Questa conclusione non è di poco conto sol che si consideri come in altri<br />

ordinamenti comunitari tali provvedimenti presentano caratteri e funzione<br />

fortemente diversi da quelli evidenziati con riferimento alla nostra disciplina.<br />

Senza poter in questa sede addentrarsi in un’analisi comparatistica, peraltro di<br />

recente accuratamente svolta (27), basti osservare come in molti ordinamenti<br />

la concessione dei provvedimenti di istruzione preventiva prescinda dal requisito<br />

<strong>del</strong> periculum in mora e, talvolta, sia direttamente finalizzata a consentire<br />

una valutazione circa la convenienza di una causa e ad evitare il ricorso al<br />

processo giurisdizionale ordinario (28). Alla luce <strong>del</strong>la pronuncia in commento<br />

e <strong>del</strong>le osservazioni svolte, è facile presagire quale potrebbe essere la<br />

sorte di tal genere di provvedimenti, rispetto alla questione <strong>del</strong>la loro includibilità<br />

nel campo di applicazione <strong>del</strong>l’art. 24.<br />

––––––––––––<br />

mento non sembra essere determinante nel differenziare l’istruzione preventiva dalle altre<br />

forme di cautela. Ciò, sia perché, secondo alcuni autori, la « strumentalità strutturale » svolge<br />

un ruolo esiguo nella individuazione <strong>del</strong> carattere cautelare di un provvedimento (in tal<br />

senso v., ad es., Merlin, Procedimenti cautelari ed urgenti, cit., p. 428), ma, soprattutto,<br />

perché tale tipo di strumentalità è stato fortemente attenuato rispetto alla generalità dei<br />

provvedimenti cautelari. Ciò, a seguito <strong>del</strong>la previsione <strong>del</strong>la « ultrattività » di tali provvedimenti,<br />

dapprima con riferimento alle controversie di diritto societario (in base al d.lgs. n.<br />

5/2003) ed oggi anche per il processo ordinario di cognizione, con l’entrata in vigore <strong>del</strong>la l.<br />

80/2005. Sulla strumentalità dei provvedimenti di istruzione preventiva, cfr., Calamandrei,<br />

Introduzione allo studio sistematico, cit., p. 59; Micheli, La prova a futura memoria, cit.,<br />

p. 474; Magi-Carletti, I provvedimenti di istruzione preventiva, loc. ult. cit.; Balena, Istruzione<br />

(Procedimento di istruzione preventiva), loc. ult. cit.; Trisorio-Liuzzi, Istruzione preventiva,<br />

cit., p. 243; Merlin, Procedimenti cautelari ed urgenti, loc. ult. cit.; Salvaneschi, I<br />

provvedimenti di istruzione preventiva, loc. ult. cit.; Romano, La tutela cautelare, cit.,<br />

p. 164 ss.; Nardo, Contributo, cit., p. 37 ss.<br />

(27) V. Besso, La prova prima <strong>del</strong> processo, cit., pp. 43-139 e Romano, La tutela<br />

cautelare, cit., p. 26 ss., anche per ulteriori riferimenti.<br />

(28) L’istituto <strong>del</strong> selbständiges Beweisverfahren tedesco (§§ 485 e ss. ZPO), ad<br />

esempio, può essere utilizzato, oltre che nel caso di pericolo di perdita <strong>del</strong>la prova, in<br />

caso di accordo con la parte nei cui confronti la prova deve essere assunta e, soprattutto,<br />

nel caso in cui sussista un « rechtliches Interesse » ad evitare l’instaurazione <strong>del</strong>la causa.<br />

Nell’ordinamento francese, invece, l’assunzione anticipata <strong>del</strong>la prova ha luogo attraverso<br />

l’istituto <strong>del</strong> référé probatoire (art. 145, n.c.p.c.) che può essere concesso in presenza<br />

di un « motif légitimè ». La giurisprudenza francese ha ritenuto che la nozione generica di<br />

« motivo legittimo » possa essere integrata anche dalla semplice utilità <strong>del</strong>la misura richiesta<br />

in relazione alla futura domanda di merito e possa giustificare l’impiego <strong>del</strong> rèfèrè<br />

probatoire anche soltanto al fine di sondare le possibilità di successo di un’azione futura.<br />

V. Besso, La prova prima <strong>del</strong> processo, cit., p. 85 ss. e Romano, La tutela cautelare,<br />

loc. ult. cit.

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