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del fascicolo - Cedam

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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 571<br />

di tutti, non vada a buon fine (e debba considerarsi inesistente) rispetto a taluni<br />

di essi. In queste ipotesi, poiché l’art. 3, comma 2°, implicitamente vuole, affinché<br />

decorra il termine di costituzione <strong>del</strong>l’attore, che questi abbia notificato la<br />

citazione a ciascuno dei destinatari <strong>del</strong>la domanda, è evidente che il dies a quo<br />

relativo a detto termine verrà a maturazione soltanto quando l’attore avrà provveduto<br />

a completare ritualmente tutte le notifiche, con la conseguenza che, sino<br />

a quel momento, egli non potrà essere considerato contumace e i convenuti non<br />

potranno far valere l’estinzione <strong>del</strong> processo ex art. 13, comma 1° (33).<br />

Il legislatore <strong>del</strong>egato, quindi, nei processi con pluralità di parti ha inopinatamente<br />

rimesso alla discrezionalità <strong>del</strong>l’attore il potere di rinviare sine die la<br />

propria costituzione, a tutto danno dei convenuti i quali, al fine di evitare che<br />

nei loro confronti penda un giudizio per un tempo indefinito (34), non avendo la<br />

possibilità di chiederne l’estinzione, si vedranno costretti a costituirsi « al<br />

buio », senza poter prendere visione dei documenti che magari l’attore aveva<br />

preannunciato di offrire in comunicazione mediante deposito nel proprio <strong>fascicolo</strong>.<br />

6. – Come si è accennato più su, l’art. 13, comma 1°, dispone che, in caso<br />

di omessa o tardiva costituzione <strong>del</strong>l’attore, il convenuto può costituirsi nel<br />

termine stabilito dall’art. 5 e decidere se far valere o no l’estinzione <strong>del</strong> giudizio:<br />

nel primo caso, dovrà, in comparsa di risposta, « eccepire l’estinzione <strong>del</strong><br />

processo e depositare istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza »; nel secondo, procederà<br />

a norma <strong>del</strong>l’art. 4, comma 2°, sostanzialmente rimettendo in termini – ai soli<br />

fini <strong>del</strong>la costituzione – l’attore che, se non dovesse costituirsi neanche in prosieguo,<br />

sarà dichiarato contumace in udienza.<br />

Con riferimento all’ipotesi in cui il convenuto intenda approfittare <strong>del</strong>la<br />

estinzione, è opportuna l’analisi di taluni aspetti <strong>del</strong> meccanismo, soltanto apparentemente<br />

chiaro e lineare, previsto dalla norma in esame.<br />

Preliminarmente va segnalato che, così come avviene nel giudizio ordinario<br />

di cognizione, il convenuto dovrà formulare nella propria comparsa l’eccezione<br />

di estinzione <strong>del</strong> processo « prima di ogni altra sua difesa » (art. 307,<br />

comma 4°, c.p.c.). Ma, poiché potrebbe anche darsi che l’eccezione sia rigettata,<br />

per evitare di incorrere nelle decadenze di cui all’art. 4, comma 1°, con lo<br />

stesso atto dovrà proporre anche le eventuali domande riconvenzionali e/o dichiarare<br />

di voler chiamare terzi in causa (35).<br />

––––––––––––<br />

(33) In tal senso, v. Balena, Prime impressioni, cit., p. 2204 s.; Trisorio Liuzzi, op.<br />

cit., § 6. In termini sostanzialmente identici, v. Carratta, op. cit., p. 165 s.<br />

(34) Nel senso che, in caso di processo contro una pluralità di convenuti, la notificazione<br />

<strong>del</strong>la citazione nei confronti anche di uno solo di essi determini la litispendenza,<br />

v. Balena, Prime impressioni, cit., p. 2204.<br />

(35) In tal senso, v. Balena, Prime impressioni, cit., p. 2207; Poliseno, op. cit., p. 269 s.

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