27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

438<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Non sembra pertanto esatto contrapporre all’esibizione la produzione, che<br />

anche nel linguaggio fatto proprio dal nostro codice di rito può essere sia spontanea<br />

che provocata, corrispondendo tanto all’attività di chi, volendo avvalersi<br />

di un documento in giudizio, lo offre in comunicazione, tanto all’attività di chi,<br />

ottemperando ad un ordine di esibizione, depositi in giudizio, mettendolo a disposizione<br />

<strong>del</strong>le parti e <strong>del</strong> giudice, un documento di cui quest’ultimo abbia ritenuto<br />

necessaria l’acquisizione. La produzione, sia spontanea che provocata, è<br />

infatti l’attività processuale attraverso la quale entrano nel processo, per essere<br />

acquisiti, i documenti e gli altri mezzi di prova precostituiti, in modo che le<br />

parti possano esercitare sugli stessi il contraddittorio ed il giudice, all’esito degli<br />

eventuali procedimenti diretti ad accertare l’autenticità o la falsità <strong>del</strong>le scritture,<br />

possa utilizzarli ai fini <strong>del</strong>la formazione <strong>del</strong> suo convincimento in ordine ai<br />

fatti di causa (17).<br />

Ciò che può contrapporsi all’esibizione, quale evento processuale forzato<br />

conseguente ad un ordine <strong>del</strong> giudice, non è quindi la produzione, ma la<br />

offerta in comunicazione dei documenti, evento processuale spontaneo ricollegato<br />

al potere dispositivo <strong>del</strong>le parti e disciplinato dal codice di rito sotto<br />

il profilo <strong>del</strong>l’onere di previa indicazione negli atti introduttivi dei documenti<br />

depositati in giudizio all’atto <strong>del</strong>la costituzione (artt. 163, 165, 166,<br />

167, 414, 415, 416 c.p.c.; artt. 3 e 5 d.lgs. n. 5 <strong>del</strong> 2003), <strong>del</strong>l’onere di indicazione<br />

con apposito elenco da comunicare alle altre parti, a norma <strong>del</strong>l’art.<br />

170, ult. cpv., c.p.c. dei documenti depositati in cancelleria dopo la costituzione<br />

(art. 87 disp.att. c.p.c.) ed infine <strong>del</strong> dovere di fare menzione nel relativo<br />

verbale dei documenti eventualmente prodotti in udienza (art. 87<br />

disp.att. c.p.c.) (18).<br />

––––––––––––<br />

(17) Cfr. già C. Lessona, Trattato <strong>del</strong>le prove in materia civile, I, cit., p. 118 ss.<br />

Nell’ordinamento vigente, cfr. L.P. Comoglio, Le prove civili, cit., p. 373 ss., nonché, con<br />

specifico riferimento all’esibizione e ai suoi rapporti con l’istituto <strong>del</strong>l’ispezione A. Graziosi,<br />

L’esibizione istruttoria nel processo civile italiano, cit., p. 88 ss.; S. La China,<br />

L’esibizione <strong>del</strong>le prove nel processo civile, cit., p. 203 ss.<br />

(18) Va precisato che nei procedimenti pretorili ancora disciplinati, ratione temporis,<br />

dalla normativa contenuta nel testo originario degli artt. 311-318 c.p.c., non ancora<br />

sostituiti dalla legge 23 novembre 1990, n. 353, la mancata previsione nell’art. 313 (contenuto<br />

<strong>del</strong>la domanda) <strong>del</strong>l’indicazione dei documenti offerti in comunicazione<br />

dall’attore e la previsione (art. 315) secondo la quale « i documenti prodotti dalle parti<br />

possono essere inseriti nel <strong>fascicolo</strong> d’ufficio » non esoneravano l’attore dall’onere di<br />

notificare al convenuto un elenco dei documenti depositati in cancelleria dopo la costituzione,<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 87 disp. att. c.p.c.; in argomento cfr. di recente Cass., 19 luglio<br />

2005, n. 15189, in Foro it. 2005, I, c. 323 ss., con nota su tale punto ingiustamente critica<br />

di C.M. Barone, Processo ordinario davanti al pretore e produzione di documenti: equivoci<br />

ed amnesie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!