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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 773<br />

contenuto precettivo ed anzi, al contrario, è proprio lo stesso art. 371, comma<br />

4˚, c.p.c. che, se rettamente inteso, congiuntamente all’art. 371, comma 1˚,<br />

c.p.c. prevede espressamente questa facoltà. Ed infatti « la parte di cui all’articolo<br />

precedente » alla quale l’art. 371, comma 1˚, c.p.c. attribuisce il potere di<br />

proporre « con l’atto contenente il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale<br />

», è sia la parte contro la quale è diretto il ricorso principale, sia la parte contro<br />

la quale è diretto il ricorso incidentale dal momento che l’art. 371, comma<br />

4˚, c.p.c. autorizza questa parte a notificare un controricorso « a norma<br />

<strong>del</strong>l’articolo precedente ».<br />

In conclusione, pertanto, sono convinto che, diversamente da quanto sostenuto<br />

dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, colui contro il<br />

quale sia stato proposto ricorso incidentale può proporre a sua volta ricorso incidentale<br />

nel termine di 20 giorni dalla scadenza <strong>del</strong> termine per il deposito <strong>del</strong><br />

precedente ricorso incidentale e non dalla scadenza <strong>del</strong> termine per il deposito<br />

<strong>del</strong> ricorso principale.<br />

Alla stessa conclusione, peraltro, era già pervenuta in passato autorevole<br />

dottrina la quale, dopo aver rilevato l’assenza per il ricorso incidentale di<br />

« una norma che, come quella dettata dal capoverso <strong>del</strong>l’art. 343 c.p.c. per<br />

l’appello, regoli l’ipotesi in cui l’interesse a proporre il ricorso sorga dalla<br />

impugnazione proposta da altra parte che non sia il ricorrente principale », ha<br />

infatti sostenuto che « dalla notificazione <strong>del</strong> ricorso incidentale decorrerà il<br />

termine di quaranta giorni stabilito dall’articolo 371 per la proposizione di un<br />

ricorso che si trovi col primo nel rapporto causale indicato dall’art. 343,<br />

comma 2˚, c.p.c. » (14).<br />

6. – Vi è infine una precisazione da farsi.<br />

Il discorso sin qui svolto riguarda esclusivamente il problema <strong>del</strong>la determinazione<br />

<strong>del</strong> termine per la proposizione <strong>del</strong> ricorso incidentale in cassazione<br />

da parte di colui che ha visto nascere il proprio interesse ad impugnare dalla<br />

proposizione nei suoi confronti di un precedente ricorso incidentale.<br />

Completamente diverso è invece il caso in cui la parte non abbia visto sorgere<br />

il proprio interesse ad impugnare dalla impugnazione incidentale altrui. In<br />

tale ipotesi è chiaro infatti che non trova applicazione l’art. 371, comma 4˚,<br />

c.p.c. e la parte che voglia proporre un ulteriore ricorso incidentale non può<br />

certo usufruire, grazie all’impugnazione incidentale altrui, di un termine diverso<br />

da quello di cui all’art. 371, commi 1˚ e 2˚, c.p.c.<br />

––––––––––––<br />

vo <strong>del</strong>l’impugnante principale, cit., c. 775 s., il quale osservava che l’art. 371, comma 4˚,<br />

c.p.c. « non dispone affatto che solo a ciò [presentazione controricorso] debba limitarsi il<br />

ricorrente principale ».<br />

(14) E. Grasso, Le impugnazioni incidentali, cit., p. 190.

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