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del fascicolo - Cedam

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604<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

re questa tesi può essere condivisa, perché la c.d. autentica minore, come è pacifico<br />

in dottrina e in giurisprudenza, non conferisce affatto la pubblica fede alla<br />

sottoscrizione: in essa difetta infatti la formale attestazione, da parte <strong>del</strong> pubblico<br />

ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e dopo<br />

l’accertamento <strong>del</strong>l’identità <strong>del</strong> sottoscrittore (47). Peraltro, in senso contrario<br />

non sembra decisivo richiamare un preteso « fondamento pubblicistico <strong>del</strong> potere<br />

conferito al difensore » (48).<br />

È perciò chiaro che la certificazione <strong>del</strong> difensore costituisce in buona<br />

sostanza un atto processuale privo di efficacia probatoria, sì che non resta che<br />

pensare che essa in realtà è soltanto « una sovrastruttura, ovvero, se si preferisce,<br />

un inutile orpello » (49). Va pertanto escluso definitivamente che nel nostro<br />

ordinamento la c.d. procura alle liti, ossia la nomina <strong>del</strong> difensore, debba<br />

necessariamente avere forma scritta facente fede sino a querela di falso.<br />

A voler trarre le conclusioni <strong>del</strong> discorso fatto sin qui, sembra doveroso<br />

affermare che le “procure” a margine o in calce che vengono tutti i giorni utilizzate<br />

nei nostri processi si basano essenzialmente sulla parola e sull’operato<br />

<strong>del</strong> difensore, che assicura e garantisce che la parte che l’ha nominato è proprio<br />

quella per la quale sta agendo: è vero che lo fa certificando l’autografia<br />

<strong>del</strong>la sottoscrizione <strong>del</strong>la parte (che potrebbe pure essere illeggibile (50)), ma,<br />

––––––––––––<br />

attribuisce efficacia probatoria fino a querela di falso ». In giurisprudenza, v. Cass., sez. un.,<br />

5 febbraio 1994, n. 1167, in Corriere giur. 1994, p. 311, con nota adesiva di Carbone, Procura<br />

alle liti: firma illeggibile senza altre indicazioni sul conferente.<br />

(47) In dottrina, v. Comoglio, Le prove, cit., p. 327; D’Orazi Flavoni, L’autentica<br />

minore, in Foro it. 1956, I, c. 1559 e in Riv. not. 1956, p. 829; Falzone Alibrandi, Autentica<br />

minore, voce <strong>del</strong> Dizionario enciclopedico <strong>del</strong> notariato, I, Roma 1988, p. 246;<br />

Chinni, Sul “visto per la verità <strong>del</strong>la firma”, in Riv. not. 1950, p. 162; Baratta, Autentica<br />

formale ed autentica minore, in Vita not. 1970, p. 275; Roli, Sulla “vera di firma”, in<br />

Giur. it. 1957, I, 2, c. 446; Voltolina, Delle autenticazioni e dei “visti per la verità” <strong>del</strong>le<br />

firme, in Riv. not. 1955, p. 102 e ss.; Delogu, Sul falso di autenticazione di firma, in Foro<br />

it. 1961, II, c. 118. In giurisprudenza, v. Cass., 30 gennaio 1979, Savio ed altri, in Giur.<br />

it. 1980, II, c. 506; Cass., 30 marzo 1967, n. 691, in Foro it. 1967, I, c. 935.<br />

(48) In tal senso, v. invece Comoglio, Procura, cit., p. 1056.<br />

(49) Cipriani, La procura su foglio autonomo, cit., c. 539.<br />

(50) V. Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4810, in Riv. dir. proc. 2005, 1031, con<br />

nota di Monteleone. La S.C. elimina nocivi formalismi in materia di procura alle liti, e in<br />

Giur. it. 2005, p. 1210, con nota di Chiarloni, La giustizia vince sulla procedura, grazie<br />

ad un revìrement <strong>del</strong>la Corte suprema in materia di vizi <strong>del</strong>la procura alle liti, la quale,<br />

dopo aver escluso che la procura rilasciata con firma illeggibile da legale rappresentante<br />

di persona giuridica sia di per sé nulla, da un lato ha ricondotto l’incertezza sull’identità<br />

<strong>del</strong> sottoscrittore fra le nullità c.d. relative di cui all’art. 157 c.p.c.; dall’altro, ha ammesso<br />

che il difensore <strong>del</strong>la parte che ha sottoscritto la procura in modo illeggibile, possa indicare<br />

il nome <strong>del</strong> firmatario, purché con la prima risposta difensiva di replica alla deduzione<br />

<strong>del</strong>la nullità, nonché in modo chiaro e univoco e senza possibilità di successive

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