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del fascicolo - Cedam

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444<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

avviso opporsi il rilievo, implicito in talune ricostruzioni dottrinali, secondo<br />

il quale la perdita <strong>del</strong>la disponibilità dei mezzi di prova da parte di colui che<br />

li ha introdotti in giudizio, e la loro stabile ed irreversibile acquisizione al<br />

processo, presuppone un giudizio di ammissione degli stessi da parte <strong>del</strong> giudice<br />

(30).<br />

Per quanto infatti sia diffusa ed autorevolmente condivisa l’opinione secondo<br />

la quale per i documenti non è previsto, nel nostro ordinamento processuale,<br />

un giudizio di ammissione (31), i tempi sono probabilmente maturi per<br />

una revisione critica di tale insegnamento (32).<br />

––––––––––––<br />

(30) Cfr. M. Montanari, in Codice di procedura civile commentato, 2 a ed., a cura di<br />

C. Consolo e F.P. Luiso, cit., sub Art. 245, p. 1238 ss., spec. p. 1240. Nello stesso senso<br />

sembrerebbe orientato anche V. Andrioli, Diritto processuale civile, I, cit., p. 731, quando<br />

afferma che « il testimone diviene, per così dire, comune a tutte le parti » soltanto una<br />

volta che sia stato ammesso dal giudice; ma l’A. ha subito cura di precisare, con specifico<br />

riferimento ai documenti, che l’acquisizione processuale consegue alla semplice comunicazione.<br />

(31) Per tutti cfr. M. Taruffo, voce Istruzione. I) Diritto processuale civile, in Enc.<br />

giur. it., XVIII, Roma 1990, p. 6 s., secondo il quale, de iure condito, il giudice istruttore<br />

non eserciterebbe mai alcun controllo preliminare <strong>del</strong>le produzioni documentali in sede<br />

di ammissione <strong>del</strong>le prove, essendo il giudizio di ammissione esclusivamente finalizzato<br />

alla esclusione dal processo dei mezzi di prova inutili per la cui formazione occorrano<br />

attività processuali.<br />

(32) Già E. Allorio, Efficacia giuridica di prove ammesse ed esperite in contrasto<br />

con un divieto di legge?, in Giur. it. 1960, II, c. 867 ss., spec. c. 870 s., avvertiva che<br />

« al provvedimento ammissivo d’una prova costituenda può equipararsi il consenso,<br />

sempre necessario, anche se non sempre esplicito, <strong>del</strong>l’ufficio alla produzione <strong>del</strong>la<br />

prova documentale », aggiungendo che « l’ammissione d’una prova che non doveva<br />

ammettersi all’esperimento o alla produzione, è atto invalido » e che « in ordine all’atto<br />

processuale di produzione <strong>del</strong> documento può stabilirsi un’indagine valutativa di<br />

ammissibilità analoga a quella che, per le prove costituende, si istituisce rispetto<br />

all’atto processuale di parte che ha valore di introduzione di tali prove nel processo ».<br />

Oggi, comunque, la configurabilità di un giudizio di ammissione <strong>del</strong>le prove documentali<br />

appare imposta dal nuovo orientamento giurisprudenziale in tema di nuove<br />

produzioni documentali nel giudizio di appello (cfr. supra, nota n. 3), nonché dal nuovo<br />

comma 4° <strong>del</strong>l’art. 669-terdecies c.p.c., inserito dall’art. 2, comma 3°, lett. e-bis), n.<br />

4.2), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio<br />

2005, n. 80, ai sensi <strong>del</strong> quale il giudice <strong>del</strong> reclamo cautelare « può sempre assumere<br />

informazioni e acquisire nuovi documenti ». Tale norma (sulla quale cfr. S. Recchioni,<br />

Il processo cautelare uniforme, in I procedimenti sommari e speciali. II. Procedimenti<br />

cautelari, a cura di S. Chiarloni e C. Consolo, Torino 2005, p. 770 ss.) infatti, lungi<br />

dall’attribuire a detto giudice un potere istruttorio d’ufficio, subordina l’acquisizione<br />

dei nuovi documenti proposti dalle parti ad una valutazione <strong>del</strong>lo stesso giudice, evidentemente<br />

improntata ai consueti canoni <strong>del</strong>l’ammissibilità, rilevanza e non superfluità<br />

dei documenti stessi.

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