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del fascicolo - Cedam

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LA COMPETENZA SULL’INIBITORIA ANTITRUST 515<br />

A parte i rilievi sull’opportunità di non lasciare l’attuazione <strong>del</strong>le norme<br />

antitrust esclusivamente ad un sistema di public enforcement (42), dalla disamina<br />

<strong>del</strong> potere di diffida di cui all’art. 15 legge antitrust emerge che l’Autorità<br />

Garante non riesce ad assicurare una tutela equiparabile a quella che in astratto<br />

potrebbe garantire l’A.g.o.<br />

Nella recente pronuncia Pellegrini/Consip (43) il Consiglio di Stato si è<br />

occupato <strong>del</strong>le modalità in cui deve estrinsecarsi il potere di diffida di comportamenti<br />

anticoncorrenziali, quando, in esecuzione <strong>del</strong>l’intesa vietata dalle norme<br />

sulla concorrenza, siano sorti rapporti contrattuali con i terzi (44).<br />

La questione ha coinvolto necessariamente la più ampia materia <strong>del</strong> coordinamento<br />

tra l'attività <strong>del</strong>l’Autorità Garante e la funzione <strong>del</strong> giudice amministrativo<br />

e di quello ordinario in materia antitrust. In ispecie, si è fatto riferimento<br />

alla giurisdizione <strong>del</strong> giudice ordinario in relazione all’esclusiva possibilità<br />

per quest’ultimo di pronunciarsi sulla nullità dei contratti conclusi « a valle<br />

» nell’ambito <strong>del</strong>l’esecuzione di un’intesa vietata e, quindi, sempre in base a<br />

quanto stabilito dalla lettera <strong>del</strong>l’art. 33, comma 2°, legge antitrust.<br />

Al contrario, secondo quanto è stato statuito dal Consiglio di Stato,<br />

l’esercizio <strong>del</strong> potere di diffida volto alla cessazione dei comportamenti anticoncorrenziali,<br />

spettante all’Autorità Garante, richiederebbe la previa valutazione dei<br />

suoi « riflessi … sulle posizioni dei terzi e l’idoneità <strong>del</strong>le misure imposte sotto il<br />

profilo <strong>del</strong>la ragionevolezza e <strong>del</strong>la proporzionalità » (45) (c.vi nostri).<br />

L’Autorità Garante, quindi, dovrebbe esercitare un potere discrezionale,<br />

in relazione all’opportunità di sacrificare le posizioni giuridiche soggettive<br />

acquisite dai terzi rispetto all’attuazione <strong>del</strong>le disposizioni in materia di concorrenza<br />

solo quando – sulla base <strong>del</strong>la motivazione contenuta nel provvedimento<br />

di diffida – l’interesse alla suddetta attuazione possa essere ritenuto<br />

prevalente.<br />

L’Autorità Garante, inoltre, non potrebbe limitarsi ad emettere una diffida<br />

<strong>del</strong> tutto generica senza indicare alle parti alcuno specifico comportamento<br />

da tenere riguardo ai rapporti in essere con i terzi, sulla base di<br />

un’« adeguata motivazione e … valutazione <strong>del</strong>la posizione di tutte le parti<br />

interessate » (46).<br />

Il potere di diffida di cui all’art. 15 legge antitrust, quindi, si rivela parti-<br />

––––––––––––<br />

(42) Cfr. sul punto Monti, Private enforcement as a key complement to public enforcement<br />

of competition rules and the first conclusions on the implementation of the new<br />

Merger Regulation, cit., 2 ss.<br />

(43) Cons. Stato, 2 marzo 2004, n. 926, cit.<br />

(44) Il riferimento, in ispecie, è alla materia <strong>del</strong>le intese poste in essere in relazione<br />

alle operazioni di aggiudicazione nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica (cfr.<br />

Cons. Stato, 2 marzo 2004, n. 926, cit.).<br />

(45) Così Cons. Stato, 2 marzo 2004, n. 926, cit.<br />

(46) Così Cons. Stato, 2 marzo 2004, n. 926, cit.

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