27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ECC. 485<br />

bio che la stessa agisca sul piano negoziale, incontrando gli stessi limiti<br />

<strong>del</strong>l’autonomia privata in materia di diritti indisponibili.<br />

Gli artt. 38, 39 e 40 <strong>del</strong> Titolo VI <strong>del</strong> d.lgs. n. 5/2003 si occupano in effetti<br />

<strong>del</strong>la conciliazione stragiudiziale amministrata (78), in quanto affidata ad enti<br />

registrati e solo in quanto svolta presso gli stessi, destinataria dei benefici e<br />

<strong>del</strong>le regole di efficacia previste. Con tali norme il legislatore ha inteso, come si<br />

legge nella Relazione, disciplinare l’accesso ai sistemi di ADR organizzati da<br />

Enti pubblici e privati in condizioni di concorrenza paritaria e sotto il controllo<br />

<strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>la Giustizia, presso il quale devono essere compiuti gli adempimenti<br />

che abilitano allo svolgimento <strong>del</strong> servizio.<br />

Di fronte a questo impianto di norme che, non vi è dubbio, svolgano una<br />

funzione promozionale rispetto allo strumento conciliativo, la disciplina complessiva<br />

contenuta nel d.lgs. n. 5/2003 suscita alcune perplessità di fondo sulle<br />

quali pare opportuno soffermarsi.<br />

Si può cominciare dal riferimento all’imparzialità che sembra tradire la funzione<br />

solitamente riconosciuta al conciliatore (79). Si è detto che il conciliatore non<br />

deve giudicare, ma aiutare le parti ad individuare una soluzione <strong>del</strong>la controversia<br />

insorta sulla base di una valutazione <strong>del</strong>le opposte posizioni, compiuta più in termini<br />

di convenienza che di stretto diritto (80). Una soluzione alla quale le parti dovrebbero<br />

pervenire sentendola come propria e che consenta una composizione<br />

<strong>del</strong>la controversia nell’ambito <strong>del</strong>la quale non sia possibile individuare un vincitore<br />

ed un soccombente. Anche laddove al conciliatore venga richiesto di valutare le<br />

pretese <strong>del</strong>le parti e di formulare una proposta di accordo, si deve ritenere che a tale<br />

accordo le parti pervengano comunque sulla base di una loro libera adesione.<br />

Ora, se anche si considera che non al primo mo<strong>del</strong>lo (81), quello <strong>del</strong>la<br />

––––––––––––<br />

(78) Cuomo Ulloa, La nuova conciliazione societaria, cit., 1057, afferma che non si<br />

possono escludere « forme di conciliazione semi-amministrate, ossia gestite da enti organizzati,<br />

ma – al pari di quanto spesso avviene in materia arbitrale – affidate a conciliatori<br />

scelti dalle parti, i quali dovranno comunque operare secondo il regolamento<br />

<strong>del</strong>l’organismo conciliativo ».<br />

(79) Il comma 1° <strong>del</strong>l’art. 40 dispone che i regolamenti di procedura devono prevedere<br />

le modalità di nomina <strong>del</strong> conciliatore che « ne garantiscano l’imparzialità ». De<br />

Santis, La conciliazione, cit., 454, osserva che l’art. 40 impone il rispetto di una serie di<br />

principi « “minimali” per un verso annoverabili all’idea <strong>del</strong> giusto processo come fissato<br />

dall’art. 111 cost. (imparzialità <strong>del</strong> conciliatore e ragionevole durata <strong>del</strong>la procedura) per<br />

altro verso riconducibili alla speciale finalità <strong>del</strong>l’istituto (professionalità <strong>del</strong> conciliatore,<br />

riservatezza <strong>del</strong> procedimento) ».<br />

(80) Si rinvia sul punto alla dottrina specialistica più volte citata.<br />

(81) La distinzione tra mo<strong>del</strong>lo facilitativo e mo<strong>del</strong>lo valutativo, riproposta nel testo,<br />

proviene dalla dottrina nordamericana che le fa corrispondere approcci e strategie<br />

diverse da parte <strong>del</strong> terzo. Per riferimenti bibliografici cfr. Cuomo Ulloa, La nuova conciliazione<br />

societaria, cit., 1058, nota 65.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!