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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 739<br />

tandosi ad inserire nel proprio <strong>fascicolo</strong> l’atto interruttivo <strong>del</strong>la prescrizione<br />

<strong>del</strong> diritto stesso; di fronte all’eccezione di prescrizione proposta dal convenuto<br />

nella memoria difensiva, l’attore nulla aveva dedotto nel giudizio di primo<br />

grado; solo nell’atto di appello avverso la sentenza, che aveva rigettato la<br />

domanda per intervenuta prescrizione, era stata allegata l’interruzione <strong>del</strong>la<br />

prescrizione. Il Tribunale rigetta l’appello, sul riflesso che l’interruzione <strong>del</strong>la<br />

prescrizione si sarebbe dovuta dedurre dall’attore entro l’udienza di discussione<br />

<strong>del</strong> giudizio dinanzi al Pretore, onde l’eccezione, proposta per la prima<br />

volta in appello, era tardiva. Cass. 15661/2005 accoglie il ricorso, sul riflesso<br />

che siamo di fronte ad un’eccezione in senso lato. Ebbene, se Cass.<br />

15661/2005 avesse voluto ribadire la necessità <strong>del</strong>l’allegazione tempestiva dei<br />

fatti posti a fondamento <strong>del</strong>l’eccezione in senso lato, secondo l’idea di Cass.<br />

1099/1998, avrebbe dovuto confermare la sentenza e rigettare il ricorso; era<br />

<strong>del</strong> tutto pacifico, infatti, che l’interruzione <strong>del</strong>la prescrizione era stata dedotta<br />

(non all’udienza di discussione nel giudizio di primo grado), ma solo nell’atto<br />

di appello, di guisa che, anche ad ammettere la presenza di un’eccezione in<br />

senso lato, l’allegazione sarebbe stata tardiva. Ed invece Cass. 15661/2005,<br />

nell’accogliere il ricorso, statuisce che l’unico limite al rilievo di ufficio<br />

<strong>del</strong>l’eccezione in senso lato sta nel fatto che essa risulti, comunque, dagli atti<br />

<strong>del</strong> processo: « l’eccezione di interruzione <strong>del</strong>la prescrizione, in quanto eccezione<br />

in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato<br />

e grado <strong>del</strong> processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti » (14).<br />

––––––––––––<br />

(14) Una tale situazione avevo appunto posto in rilievo nella nota L’interruzione <strong>del</strong>la<br />

prescrizione cit., c. 2664, sostenendo che in modo implicito, ma inequivoco, era stato superato,<br />

ancora una volta (dopo Cass. 226/2001) il limite posto da Cass. 1099/1998, <strong>del</strong>la necessità<br />

di allegazione dei fatti entro l’udienza di discussione di primo grado (in ordine, poi,<br />

ai rapporti tra la proponibilità di nuove eccezioni in appello e principio di non contestazione,<br />

Oriani, Eccezioni rilevabili cit., p. 1170 ss.; Id., L’interruzione <strong>del</strong>la prescrizione, cit., c.<br />

2665). Non penso quindi di meritare le dure critiche di Cass., 30 gennaio 2006, n. 2035,<br />

secondo la quale « non può farsi dire » alla recente decisione dei giudici di legittimità<br />

sull’eccezione di interruzione <strong>del</strong>la prescrizione quello che « non dice », non essendo condivisibile<br />

l’assunto, pure avanzato in dottrina, che detta decisione comporta il seppur parziale<br />

disconoscimento di principi e regole giuridiche fissati in precedenti pronunziati, dovendo<br />

in contrario obiettarsi che dei pronunziati – in assenza di posizioni contrarie, espresse,<br />

certe e adeguatamente motivate – non possono essere disattesi in ragione dei compiti di<br />

nomofilachia assegnati ai giudici di legittimità ». È lecito replicare a Cass. 2035/2006, in<br />

primo luogo, che già Cass., s.u., 226/2001, con una posizione contraria, espressa, certa e<br />

adeguatamente motivata aveva contraddetto ed abbandonato Cass. 1099/1998, escludendo a<br />

chiare lettere la necessità <strong>del</strong>l’allegazione immediata dei fatti a base <strong>del</strong>l’eccezione in senso<br />

lato. Quindi Cass. 15661/05 non ha fatto altro che ribadire, tra due orientamenti opposti<br />

nell’ambito <strong>del</strong>la stesse Sezioni Unite, l’indirizzo più recente. In secondo luogo, è proprio<br />

Cass. 2035/2006 a far dire a Cass. 15661/2005 quello che non c’è scritto. Cass. 2035/2006,<br />

operando una sorta di interpretazione autentica, virgoletta il principio di diritto enucleabile

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