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del fascicolo - Cedam

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PRODUZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 441<br />

In dottrina non manca chi, pur proponendo qualche correttivo, appare disposto<br />

ad accettare tali eventualità come normale conseguenza <strong>del</strong>la asserita<br />

impossibilità di un giudizio di ammissione e di una vera e propria acquisizione<br />

al processo dei mezzi di prova precostituiti, per i quali dovrebbe riemergere in<br />

modo preponderante un malinteso principio di disponibilità <strong>del</strong>le prove, in forza<br />

<strong>del</strong> quale a ciascuna parte dovrebbe sempre essere garantito il potere di sottrarre<br />

dagli atti <strong>del</strong> giudizio i documenti dalla stessa prodotti (25). Ciò che ne risulta,<br />

peraltro, è un sistema palesemente irragionevole, nel quale la parte che abbia<br />

ottemperato a un ordine giudiziale di esibizione di un documento, emanato ai<br />

fini <strong>del</strong>la stabile acquisizione <strong>del</strong>lo stesso agli atti di causa, sarebbe poi libera di<br />

sottrarre detto documento, impedendo al giudice di fondare su di esso la propria<br />

decisione; e nel quale ciascuna <strong>del</strong>le parti, dopo il giudizio di maturità <strong>del</strong>la<br />

causa effettuato dal giudice ai fini <strong>del</strong>la rimessione in decisione, sarebbe libera<br />

di sconvolgere a proprio piacimento il quadro probatorio sottraendo al proprio<br />

<strong>fascicolo</strong> uno o più documenti sui quali quel giudizio di maturità era stato fondato.<br />

Si consideri inoltre che, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 123-bis disp. att. c.p.c., il giudice<br />

dinanzi al quale sia stata impugnata una sentenza non definitiva e che ritenga<br />

necessaria, ai fini <strong>del</strong>la decisione, l’acquisizione di documentazione contenuta<br />

nel <strong>fascicolo</strong> <strong>del</strong> giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata<br />

deve richiedere la trasmissione <strong>del</strong> <strong>fascicolo</strong> d’ufficio, ovvero ordinare alla<br />

parte interessata di produrre copia <strong>del</strong>la suddetta documentazione (26). Il che<br />

rende davvero incomprensibile un sistema in cui invece, laddove ad essere impugnata<br />

sia una sentenza definitiva, il mancato deposito in appello <strong>del</strong> proprio<br />

<strong>fascicolo</strong> ad opera di una <strong>del</strong>la parti può portare alla soccombenza <strong>del</strong>l’altra per<br />

difetto di prova (27).<br />

––––––––––––<br />

vatorta, Sul ritiro dei documenti prodotti e sulle conseguenze <strong>del</strong>la loro mancata restituzione,<br />

cit.; Cass., 5 dicembre 1992, n. 12947, in Giur. it. 1993, I, 1, c. 1450; Trib.<br />

Lanciano, 13 marzo 2001, in P.Q.M. 2001, 2, p. 63; Cass. 15 marzo 2004, n. 5241, in<br />

Gius 2004, p. 3025; Cass., 6 luglio 2004, n. 12317, in Foro it. Rep. 2004, voce Procedimento<br />

civile, n. 234. Contra, nel senso che, nell’ipotesi in cui una parte che abbia<br />

prodotto un documento lo elimini successivamente dal proprio <strong>fascicolo</strong>, il giudice<br />

<strong>del</strong> tutto legittimamente potrebbe ritenere provato, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 116 c.p.c., il contenuto<br />

<strong>del</strong> documento quale affermato dalla controparte, cfr. App. Firenze, 23 novembre<br />

1965, in Giur. tosc. 1966, p. 284.<br />

Per l’ipotesi di mancato deposito nel giudizio di appello di documenti già prodotti<br />

nel giudizio di primo grado v. infra, nota n. 27.<br />

(25) M. Conte, Le prove civili, cit., pp. 61 s., 98 ss.<br />

(26) Cfr. Cass., sez. lav., 1° marzo 2005, n. 4267, in Foro it. Rep. 2005, voce Impugnazioni<br />

civili, n. 18.<br />

(27) Cfr. Cass., sez. lav., 15 gennaio 2004, n. 511, in Ragiusan 2004, fasc. 243, p.<br />

242; Cass., 8 maggio 2003, n. 6987, in Foro it. Rep. 2003, voce Prova documentale, n.

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