27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

806<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Si può in conclusione affermare che, se da un lato le ragioni esposte dal<br />

Tribunale di Lamezia Terme nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale<br />

appaiono da sottoscrivere, relativamente alla ricostruzione ivi operata <strong>del</strong><br />

sistema di rilevazione <strong>del</strong>l’eccezione di incompetenza per territorio semplice,<br />

dall’altro sarebbe stato più corretto, oltre che più agevole, per lo stesso giudice<br />

decidere direttamente in coerenza con quanto prospettato, senza necessità di<br />

sospendere il giudizio e di sollecitare la Corte Costituzionale affinché decida la<br />

questione di legittimità <strong>del</strong>l’art. 38, comma 2°, ultima parte, c.p.c., nei limiti<br />

sopra indicati; questione che, in definitiva, non sembra meritevole di accoglimento.<br />

LEO PICCININNI<br />

Dottorando di ricerca<br />

nell’Università di Roma « La Sapienza »<br />

––––––––––––<br />

insorti relativamente al tempo di proposizione <strong>del</strong>l’eccezione di incompetenza territoriale<br />

semplice a causa <strong>del</strong> difetto di coordinamento tra l’art. 38, comma 2°, e l’art. 180 c.p.c.<br />

Si veda, per una comprensione dei problemi di natura sistematica emersi in sede di interpretazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 38, comma 2°, c.p.c., Panzarola, Il rilievo <strong>del</strong>la eccezione di incompetenza<br />

territoriale derogabile ex art. 38, comma 2, c.p.c. da parte <strong>del</strong> convenuto tra la l.<br />

26 novembre 1990 n. 353 e il d.l. 21 giugno 1995 n. 238 (reiterato e conv. in l. 20 dicembre<br />

1995 n. 534), in Giust. civ. 1998, p. 2513 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!