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del fascicolo - Cedam

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712<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

I criteri, in base ai quali la Corte riconosce o nega l’esistenza di una<br />

« giurisdizione nazionale », sono in realtà altri, a loro volta ricordati in motivazione:<br />

la così detta « origine legale <strong>del</strong>l’organo », il « carattere permanente »<br />

<strong>del</strong>l’organo stesso, l’« obbligatorietà <strong>del</strong>la sua giurisdizione »; e d’altronde sono<br />

proprio queste le ragioni, in virtù <strong>del</strong>le quali – prima <strong>del</strong>le decisioni Nordsee e<br />

Eco Swiss – la Corte aveva affermato la presenza di una « giurisdizione nazionale<br />

» di fronte a procedimenti arbitrali. Ci riferiamo alla decisione <strong>del</strong> 30 giugno<br />

1966 sulla causa Vaassen Goebbels ed alla decisione 6 ottobre 1981 sulla<br />

causa Broekmeulen (7). Su queste ultime decisioni non è il caso di tornare qui,<br />

dopo i numerosi commenti loro dedicati dalla dottrina (8). Ma le ragioni, in<br />

virtù <strong>del</strong>le quali la Corte ha qualificato come « giurisdizioni nazionali » gli organismi<br />

arbitrali che avevano sollevato la questione pregiudiziale comunitaria,<br />

sono con buona approssimazione quelle appena dette.<br />

Insomma: l’arbitrato può aspirare ad integrare gli estremi <strong>del</strong>la così detta<br />

« giurisdizione nazionale », secondo la Corte, soltanto se è qualche cosa di profondamente<br />

diverso da quell’arbitrato volontario, al quale normalmente si pensa<br />

quando si parla di « arbitrati » senza aggettivi qualificativi. Elementi identificanti<br />

come « l’origine legale <strong>del</strong>l’organo », il suo « carattere permanente »,<br />

« l’obbligatorietà <strong>del</strong>la sua giurisdizione » fanno pensare, più che all’arbitrato<br />

vero e proprio, a <strong>del</strong>le giurisdizioni speciali formate da laici secondo regole<br />

precostituite, capaci di imporsi alle parti a prescindere dalla loro volontà, destinate<br />

a limitare per regola cogente l’ambito di giurisdizione o competenza dei<br />

giudici togati.<br />

3. – Veniamo ora al più <strong>del</strong>icato tema <strong>del</strong>la discussione di merito sui criteri<br />

impiegati dalla Corte; e non desidero spendere nemmeno una parola contro la<br />

qualificazione quale « giurisdizione nazionale » degli organi arbitrali dotati di<br />

« origine legale », di « carattere permanente », di « giurisdizione obbligatoria ».<br />

Proprio perché si abbandona qui il terreno <strong>del</strong>l’arbitrato vero e proprio, per entrare<br />

in quello <strong>del</strong>le sostanziali « giurisdizioni speciali », il problema può essere<br />

risolto in senso positivo in modo piuttosto agevole; e sarei anche incline a non<br />

dare peso eccessivo, ai fini <strong>del</strong>la soluzione positiva <strong>del</strong>la questione, all’applicazione<br />

<strong>del</strong>le norme di diritto da parte <strong>del</strong>l’organo, o al carattere più o meno<br />

garantito (dal punto di vista <strong>del</strong> contraddittorio e <strong>del</strong>l’indipendenza <strong>del</strong> giudicante)<br />

<strong>del</strong> procedimento. Naturalmente, le « giurisdizioni » non garantite sono<br />

da combattere; ma la mancanza di garanzie è ugualmente grave nel processo<br />

davanti agli organi arbitrali (o sedicenti tali) e nel processo davanti al giudice<br />

togato; e la « giurisdizione » non assistita da garanzie resta pur sempre una<br />

––––––––––––<br />

(7) Sulle quali vedi ampiamente A. Briguglio, Pregiudiziale comunitaria e processo<br />

civile, Padova 1996, p. 781 ss.<br />

(8) A loro volta passati in rassegna da A. Briguglio, Pregiudiziale ecc., cit., loc. ult.<br />

cit.

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