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del fascicolo - Cedam

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CORTE DI CASSAZIONE, sez. II civ., sentenza 24 maggio 2005, n. 10918<br />

Pres. Pontorieri – Rel. Napoletano<br />

Piacentini ed altra c. Capri ed altri<br />

Proposta dal convenuto eccezione di prescrizione <strong>del</strong> diritto di accettare<br />

l’eredità, l’attore può, per la prima volta in appello, allegare che vi sono stati<br />

atti tempestivi di accettazione <strong>del</strong>l’eredità (1).<br />

(Omissis). – Col primo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza<br />

impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 2697<br />

c.c., adducendo che erroneamente la Corte d’Appello ha qualificato come nuova<br />

eccezione, ritenendola conseguentemente inammissibile in appello, quella che<br />

era soltanto una richiesta di prova, avanzata al fine di adempiere all’onere, ritenuto<br />

non adempiuto dal primo giudice, di provare che i loro danti causa avevano<br />

acquistata la proprietà <strong>del</strong>l’immobile, avendo tempestivamente accettata<br />

l’eredità. Si trattava, dunque, di prova diretta a dimostrare l’esistenza di un fatto<br />

costitutivo <strong>del</strong> diritto dedotto in giudizio, prova <strong>del</strong>la quale il giudice d’appello,<br />

tenendo conto anche che la prova era precostituita, essendo contenuta in un documento<br />

non contestato, avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità e rilevanza.<br />

Col secondo motivo i ricorrenti principali denunciano che l’erronea qualificazione<br />

evidenziata col precedente motivo è stata attribuita apoditticamente,<br />

non essendo sorretta da sufficiente motivazione.<br />

Col terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono di violazione e falsa applicazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 345 c.p.c., osservando che l’opinione <strong>del</strong>la Corte di merito,<br />

secondo cui il divieto di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio<br />

posto dal 2° comma <strong>del</strong>l’art. 345 c.p.c. precluderebbe anche la deduzione<br />

in appello di fatti che non siano stati oggetto di tempestiva e rituale allegazione<br />

negli atti introduttivi <strong>del</strong> giudizio di primo grado, sembra far proprio un concetto<br />

di eccezione talmente ampio da ravvisarlo anche in qualsiasi nuova deduzione,<br />

anche se posta a base <strong>del</strong>la prova.<br />

In tal modo – sostengono i ricorrenti – verrebbe snaturato il concetto di<br />

eccezione e <strong>del</strong>la stessa prova, che, invece, consiste proprio nell’allegazione di<br />

fatti e circostanze a sostegno <strong>del</strong>la domanda, e verrebbe ristretta, fino ad annullarla,<br />

la facoltà concessa alle parti dall’art. 345, comma 3°, c.p.c.<br />

In ogni caso, concludono i ricorrenti, il suddetto divieto concerne solo le<br />

eccezioni in senso proprio, non anche le eccezioni in senso improprio, che<br />

concernono questioni inerenti ai fatti costitutivi posti a fondamento <strong>del</strong>la domanda.<br />

Il ricorso è fondato.

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