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del fascicolo - Cedam

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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 579<br />

struito, secondo quel che si dice, in modo da valorizzare « in pieno il principio<br />

dispositivo » (52).<br />

Infatti, mentre nel giudizio ordinario di cognizione l’attore che non si sia<br />

costituito può comunque impedire l’estinzione costituendosi sino all’udienza<br />

di comparizione oppure riassumendo la causa a seconda che, rispettivamente,<br />

il convenuto si sia tempestivamente costituito o sia rimasto contumace (53),<br />

nel processo societario le cose funzionano in maniera assai differente: l’attore<br />

è comunque tenuto a costituirsi entro il temine assegnatogli ma, in caso di<br />

inosservanza di quel termine, il processo potrà proseguire soltanto quando il<br />

convenuto abbia omesso di costituirsi in termini ovvero quando, pur costituendosi,<br />

non abbia eccepito l’estinzione <strong>del</strong> giudizio. Dunque, rispetto a<br />

quanto previsto con riferimento al processo ordinario, in quello societario il<br />

meccanismo risulta completamente ed inopinatamente ribaltato: nel primo, la<br />

prosecuzione <strong>del</strong> giudizio viene fatta dipendere anche dalla volontà <strong>del</strong>l’attore,<br />

evidentemente sull’ineccepibile presupposto che, nonostante l’iniziale<br />

condotta omissiva, potrebbe conservare interesse ad una pronuncia di merito;<br />

nel secondo, al contrario, le sorti <strong>del</strong>la causa dipendono esclusivamente dal<br />

convenuto ossia da quella parte che (almeno di regola) non ha alcun interesse<br />

a mantenere vivo il processo e che, anzi, attende soltanto che si presenti<br />

l’occasione propizia per liberarsene.<br />

Così stando le cose, non sembra possa essere revocato in dubbio che, col<br />

nuovo rito, l’attore che per un qualsivoglia motivo non si sia costituito tempestivamente<br />

dovrà rassegnarsi a subire l’estinzione.<br />

Si dirà che il Governo è stato obbligato a compiere questa scelta per evitare<br />

di dilatare eccessivamente la durata <strong>del</strong>la fase introduttiva, anche in considerazione<br />

<strong>del</strong> fatto che la legge <strong>del</strong>ega lo vincolava a prevedere un mo<strong>del</strong>lo processuale<br />

che privilegiasse « la concentrazione <strong>del</strong> procedimento e la riduzione<br />

––––––––––––<br />

(52) Così il Comunicato <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri n. 88 <strong>del</strong> 10 gennaio 2003, cit.<br />

(53) In caso di iscrizione a ruolo tardiva, invece, si avrà la cancellazione dal ruolo<br />

(Cass. S.U. 3 ottobre 1995, n. 10389, in Foro it. 1996, I, c. 1297 ss., con note di Balena,<br />

Nullità <strong>del</strong> procedimento di primo grado per vizi <strong>del</strong> contraddittorio e poteri <strong>del</strong> giudice<br />

d’appello, e di Toffoli, Sulla possibilità, e i limiti, <strong>del</strong>l’applicazione in via analogica<br />

<strong>del</strong>le disposizioni degli art. 353 e 354 c.p.c. in tema di rinvio <strong>del</strong>la causa al primo giudice<br />

da parte <strong>del</strong> giudice d’appello, nonché in Corr. giur. 1996, p. 425 ss., con nota di De<br />

Cristofaro, Costituzione tardiva <strong>del</strong>l’attore e omessa cancellazione <strong>del</strong>la causa dal ruolo;<br />

Cass. 14 aprile 1992, n. 4525, in Giur. it. 1994, I, 1, c. 330 ss., con nota di Cavallini, Note<br />

minime in tema di omessa cancellazione <strong>del</strong>la causa dal ruolo in primo grado (e di nullità<br />

<strong>del</strong> procedimento di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius) e poteri <strong>del</strong><br />

giudice d’appello), a meno che entrambe le parti dimostrino comunque la volontà di dare<br />

impulso al processo che, in tal caso, non potrà che proseguire (Cass. 25 luglio 2000, n.<br />

9730, in Foro it., Rep. 2001, voce Procedimento civile, n. 305; Cass. 24 settembre 1994,<br />

n. 7855, id. 1994, voce cit., n. 139).

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