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del fascicolo - Cedam

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514<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

sione su un caso analogo, ovvero quando non abbia motivi ragionevoli per dubitare<br />

<strong>del</strong>la decisione che verrà adottata dalla Commissione, sulla base di una<br />

prognosi <strong>del</strong>la decisione che verrà adottata dalla Commissione (38).<br />

Il giudice nazionale, per altro verso, è tenuto a conformarsi alla decisione<br />

già in precedenza resa dalla Commissione sul caso, salvo la possibilità di sottrarsi<br />

all’efficacia vincolante di tale decisione, rimettendo alla Corte di Giustizia<br />

una domanda pregiudiziale ai sensi <strong>del</strong>l’art. 234 Trattato CE sull’interpretazione<br />

degli artt. 81 e 82 Trattato CE (39).<br />

La sospensione facoltativa di cui all’art. 16 <strong>del</strong> Reg. n. 1/2003 è assai diversa<br />

per presupposti, regime e ratio rispetto alle ipotesi di sospensione previste<br />

nel codice di rito e applicabili ai procedimenti aventi ad oggetto fattispecie antitrust<br />

a mera rilevanza interna. Pertanto, al di fuori <strong>del</strong>le ipotesi in cui la sospensione,<br />

prevista dalla menzionata norma comunitaria, risulta direttamente<br />

applicabile, non sembra suscettibile di applicazione analogica, in particolare nei<br />

rapporti tra giudice ordinario e Autorità Garante.<br />

In conseguenza, l’istituzione di un coordinamento tra l’esercizio <strong>del</strong>la giurisdizione<br />

e l’attività <strong>del</strong>l’Autorità Garante, nell’applicazione <strong>del</strong>le norme sulla<br />

concorrenza, siano esse d’origine interna o comunitaria, ovvero di un coordinamento<br />

con la sussistenza di procedimenti aventi ad oggetto l’applicazione<br />

degli artt. 81 e 82 Trattato CE, instaurati avanti alle autorità amministrative di<br />

altri Stati membri <strong>del</strong>la Comunità Europea, necessita di apposito intervento <strong>del</strong><br />

legislatore, così come è già avvenuto in Francia (40).<br />

4. – A tenore <strong>del</strong>le considerazioni sin qui svolte, non può escludersi in<br />

apicibus un concorso tra la competenza <strong>del</strong>l’Autorità Garante e la giurisdizione<br />

<strong>del</strong> giudice ordinario anche in relazione all’emanazione di provvedimenti<br />

volti alla cessazione dei comportamenti anticoncorrenziali. In altri<br />

termini, l’ambito <strong>del</strong>la giurisdizione riservato al giudice ordinario in materia<br />

antitrust non può affatto considerarsi eccezionale rispetto alle funzioni attribuite<br />

dalla legge all’Autorità Garante, come talora viene proclamato in giurisprudenza<br />

soprattutto in relazione al potere di diffida di cui all’art. 15 legge<br />

antitrust (41), potendo l’A.g.o. esercitare le proprie funzioni in modo <strong>del</strong><br />

tutto autonomo e indipendente.<br />

––––––––––––<br />

(38) Cfr. Comunicazione <strong>del</strong>la Commissione relativa alla cooperazione tra la<br />

Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri, cit., 56.<br />

(39) Cfr. Comunicazione <strong>del</strong>la Commissione relativa alla cooperazione tra la<br />

Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri, cit., ivi.<br />

(40) Il riferimento è all’ordinanza n. 2004/1173 <strong>del</strong> 4 novembre 2004 <strong>del</strong> Ministero<br />

francese <strong>del</strong>l’economia, <strong>del</strong>le finanze e <strong>del</strong>l’industria, in esecuzione <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega di cui<br />

alla legge n. 2004/237 <strong>del</strong> 18 marzo 2004 e al decreto n. 2005/1668 <strong>del</strong> 27 dicembre 2005<br />

<strong>del</strong> Consiglio di Stato francese in www.legifrance.gouv.fr.<br />

(41) V. note 14 e 15.

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