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L'eredità della Cina - Fondazione Giovanni Agnelli

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124 Karen Turner<br />

idee che le leggi fossero solo costrutti basati su una convenzione, senza un filo<br />

uniforme o un collegamento con modelli naturali o etici. Ma molti autori moderni<br />

convengono che una teoria politica che ponesse tutti gli uomini entro lo stesso<br />

universo politico e morale sia stata formulata in Grecia solo dopo che l’impero<br />

di Alessandro portò i greci a contatto di retto con le culture dell’Oriente. Alcuni<br />

pensatori <strong>della</strong> scuola stoica che fiorì in Grecia dopo la morte di Aristotele (322<br />

a. C.) svilupparono una teoria in cui la legge naturale diveniva la fonte delle leggi<br />

dello stato, un legame che univa tutta l’umanità e trascendeva il particolarismo del<br />

pensiero di Aristotele, con il suo disprezzo per i barbari e la sua ammis sione <strong>della</strong><br />

schiavitù 46 . Il più famoso difensore <strong>della</strong> teoria <strong>della</strong> legge naturale non fu però un<br />

greco, ma un romano, Cicerone (106­43 a. C.), le cui tesi sono molto interessanti<br />

per noi perché la sua descrizione del carattere fondamentale <strong>della</strong> legge naturale ha<br />

molti elementi in comu ne con il concetto di legge naturale del Ching-fa. Per Cicerone,<br />

la legge naturale è una «vera legge... di applicazione universale, immutabile ed eterna;<br />

ci spinge al dovere con i suoi ordini, e ci impedisce di compiere il male con i<br />

suoi divieti... E colpevole chi cerca di alterare questa leg ge... o di abolirla» 47 . Forse il<br />

più importante principio <strong>della</strong> legge na turale degli stoici è che tutti gli uomini sono<br />

uguali davanti a essa, uniti da un vincolo che non può essere rescisso dalla cattiva<br />

sorte o da istitu zioni create dall’uomo.<br />

Anche se in <strong>Cina</strong> e in Occidente la legge naturale era impiegata co me misura<br />

per trascendere le leggi territoriali durante i periodi di unifi cazione, lo scopo<br />

ultimo a cui serviva la legge naturale era diverso. Per gli stoici e per i pensatori<br />

europei del Medioevo la legge naturale era uno dei metri con cui giudicare<br />

la ragionevolezza delle istituzioni dello stato, comprese le sue leggi e le<br />

pene. Con il tempo, in Occidente, la legge naturale sarebbe stata collegata al diritto<br />

naturale degli individui di fronte allo stato 48 . Ma gli antichi pensatori cinesi<br />

non separavano il mondo naturale da quello sociale e politico; per loro, tutte<br />

le azioni di una sfera si riverberavano sulle altre. La legge naturale, nell’anti-<br />

ca Ci na, non esisteva come principio disponibile a tutti gli uomini per valu-<br />

46 Si veda C.E. Robinson, Hellas: A Short History of Ancient Greece, Boston, Beacon Press, 1948,<br />

per un’esposizione molto accessibile del pensiero greco e degli stoici.<br />

47 La repubblica, libro 3, cap. 22. Si veda De Re Publica, De Legibus, trad. ingl. Clin ton W. Keyes,<br />

Cambridge, Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1928, p. 211.<br />

48 Anche se la legge naturale, come l’ho qui descritta, può sembrare una forza positi va, alcuni<br />

teorici del diritto sostengono che a volte è stata usata per fini malvagi. Per una breve introduzi­ introduzi-<br />

one al problema, si veda A. P. D’Entreves, Natural Law: An Introduction to Legal Philosophy, London,<br />

Hutchinson’s University Library, 1951, e John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford,<br />

Clarendon Press, 1980.

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