20.05.2013 Views

- 2 Benaco completo De Rossi testo - Archivi del Garda

- 2 Benaco completo De Rossi testo - Archivi del Garda

- 2 Benaco completo De Rossi testo - Archivi del Garda

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La nomina dei Sindaci, <strong>del</strong> Notaro e<strong>del</strong> Massaro si faceva nel<br />

modo seguente. Congregata la Comunità super palatio, in modo<br />

che <strong>del</strong>le tre parti dei cittadini aventi voce nel Comune due almeno<br />

fossero presenti, il Podestà o un suo <strong>del</strong>egato procedeva<br />

alla nomina di otto o dieci o dodici uomini de Ripa, ad ejus discretionem,,<br />

e messili in disparte, commetteva a loro le nomine,<br />

non senza prima averli fatti giurare di far la scelta bona fide, sine<br />

fraude, remotis amore, odio et timore, precibus et praetio.<br />

Era proibito ai cittadini incaricati <strong>del</strong>le nomine di abbandonar il<br />

palazzo nisi prius praedictorum omnium offitialium electionem<br />

fecerint. (Lib. 1°. Cap. 15°).<br />

Ufficio dei Sindaci era di curare gl’interessi <strong>del</strong> Comune et<br />

fi<strong>del</strong>iter ipsius Communis negotia gerere; uno di essi era obbligato<br />

di risiedere continuamente in Riva sotto pena di 20 soldi di<br />

multa se vi si allontanava senza il permesso <strong>del</strong> Rettore e <strong>del</strong><br />

Consiglio. I Sindaci percepivano un salario ed erano esonerati<br />

dalle solite custodie e da ogni altro aggravio personale 1 . Le<br />

mansioni degli altri impiegati erano press' a poco le stesse che<br />

si son già viste per quelli <strong>del</strong>le altre terre <strong>del</strong> lago.<br />

Il Podestà o Rettore nell' entrare in carica doveva giurare, in<br />

presenza dei Sindaci e dei Consiglieri, di essere fe<strong>del</strong>e agli Statuti<br />

e di governare pel bene <strong>del</strong> Comune; era obbligato di risiedere<br />

in Riva de die et nocte, et non in castro, nec extra Ripam, di<br />

sedere al banco il lunedì e venerdì d'ogni settimana, esclusi i<br />

festivi, di dare udienza e amministrar la giustizia ogni giorno;<br />

non poteva eleggere persona a nessuna carica, et si elegerit,<br />

electio non teneat. (Cap. 1° e 10°).<br />

Nelle cause tra ecclesiastici e secolari, promosse da questi<br />

contro quelli in via di riconvenzione, o anche fuori di questo caso,<br />

era obbligato il Podestà di jus reddere, et compellere praesbyterum<br />

vel religiosum ad satisfacendum debitum, concedendo<br />

il sequestro dei beni di lui fino a questione<br />

1 Statuti di Riva già cit. Lib. 1° Cap. 22°.<br />

569

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!