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Apprendere l'Unione Europea a Scuola. Contributi degli insegnanti ...

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governative, le organizzazioni giovanili, i media e il pubblico in generale, a livello nazionale, regionale e<br />

locale, in modo da beneficiare al meglio dei loro contributi.<br />

Sezione III – Politiche<br />

6. Educazione formale generale e professionale<br />

Gli stati membri devono includere l’educazione per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti umani<br />

nei curricula per l’educazione formale nelle scuole pre-primarie, primarie e secondarie come pure<br />

nell’educazione e nella formazione generale e professionale. Gli stati membri devono anche continuare<br />

a sostenere, rivedere e aggiornare l’educazione per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti<br />

umani in questi curricula allo scopo di assicurarne l’importanza e incoraggiare la sostenibilità di questa area.<br />

8. Gestione democratica<br />

Gli stati membri devono promuove la governance democratica in tutte le istituzioni educative sia quale<br />

metodo di governance che è desiderabile e utile di per sè sia quale mezzo pratico di apprendimento e di<br />

esperienza della democrazia e di rispetto dei diritti umani. Essi devono incoraggiare e facilitare, con mezzi<br />

appropriati, l’attiva partecipazione dei discenti, dei gruppi educativi e <strong>degli</strong> aventi interesse, compresi<br />

genitori, nella gestione democratica delle istituzioni educative.<br />

13. Abilità per promuovere la coesione sociale, apprezzare la diversità e gestire le differenze e il<br />

conflitto<br />

In tutte le aree dell’educazione, gli stati membri devono promuovere approcci educativi e metodi<br />

d’insegnamento che mirano all’apprendimento a vivere insieme in una società democratica e multiculturale e<br />

a rendere capaci i discenti di acquisire le conoscenze e le abilità per promuovere la coesione sociale,<br />

apprezzare la diversità e l’eguaglianza, apprezzare le differenze – particolarmente tra i gruppi religiosi ed<br />

etnici – e comporre disaccordi e conflitti in modo nonviolento con rispetto dei reciproci diritti, nonché per<br />

combattere tutte le forme di discriminazione e violenza, specialmente il bullismo e le molestie.<br />

Indicazioni a livello nazionale<br />

100<br />

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n .297 Testo Unico delle disposizioni legislative in<br />

materia di istruzione: PARTE I - NORME GENERALI: Art. 4 - Comunità <strong>Europea</strong> 1. L'ordinamento<br />

scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità <strong>degli</strong> Stati membri della Comunità europea, per quanto<br />

riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la<br />

cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea<br />

in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito<br />

dell'articolo G. n. 36 del trattato sul<strong>l'Unione</strong> europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con<br />

legge 3 novembre 1992, n. 454.<br />

- D.P.R. 249/ del 24/06/1998 Statuto delle Studentesse e <strong>degli</strong> Studenti della <strong>Scuola</strong><br />

Secondaria: Art. 1 Vita della Comunità Scolastico: c. 2, 3, 4; art. 4 Diritti: c. 2,4,9,10.<br />

Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica<br />

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e<br />

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità<br />

dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo<br />

delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla<br />

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989<br />

e con i principi generali dell'ordinamento italiano.<br />

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo<br />

progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo<br />

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla<br />

valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e<br />

persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e<br />

all'inserimento nella vita attiva.<br />

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di<br />

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione,<br />

nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.<br />

Art. 2 - Diritti<br />

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti /…/<br />

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. /…/<br />

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea<br />

<strong>degli</strong> studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

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