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Apprendere l'Unione Europea a Scuola. Contributi degli insegnanti ...

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Dichiarazione di Vienna e programma d’azione - Adottati dalla Conferenza Mondiale<br />

dell'ONU sui Diritti Umani - Vienna - 25 giugno 1993.<br />

Parte I, comma 2. “Tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto<br />

essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio<br />

sviluppo economico, sociale e culturale”.<br />

Dichiarazione sul diritto e la responsabilità <strong>degli</strong> individui, dei gruppi e <strong>degli</strong> organi della<br />

società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani<br />

universalmente riconosciuti - Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con<br />

Risoluzione 53/144 in data 8 marzo 1999<br />

Art. 8, co. 1. “Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare<br />

ed avere effettivo accesso, su basi non discriminatorie, al governo del proprio paese e alla<br />

conduzione <strong>degli</strong> affari pubblici”.<br />

Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - Adottata dall’Assemblea Generale con<br />

Risoluzione n. 55/2 in data 20.09.2000.<br />

Titolo V, comma 25, sub. 3. “Noi decidiamo pertanto: …omissis… Di consolidare la capacità<br />

di tutte le nazioni di mettere in pratica i principi e le pratiche della democrazia e del rispetto<br />

dei diritti umani, tra cui i diritti delle minoranze”.<br />

Fonti di diritto internazionale a rilevanza U.E.<br />

Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti<br />

dell’uomo e delle libertà fondamentali – Aperto alla firma il 20 marzo 1952. Entrato in<br />

vigore il 18 maggio 1954.<br />

Art. 3. “Diritto a libere elezioni. Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a<br />

intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la<br />

libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”.<br />

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione <strong>Europea</strong> – Adottata al Consiglio Europeo di Nizza<br />

il 7 dicembre 2000.<br />

Titolo II - Libertà. Art. 12. “Libertà di riunione e di associazione - 1. Ogni persona ha diritto<br />

alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in<br />

campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati<br />

insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello<br />

del<strong>l'Unione</strong> contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione”.<br />

Titolo V - Cittadinanza. Art. 39. “Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento<br />

europeo. 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del<br />

Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di<br />

detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero<br />

e segreto”.<br />

Titolo V - Cittadinanza. Art. 40. “Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. Ogni<br />

cittadino del<strong>l'Unione</strong> ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato<br />

membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”.<br />

Titolo V - Cittadinanza. Art. 43. “Mediatore. Qualsiasi cittadino del<strong>l'Unione</strong> o qualsiasi<br />

persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto<br />

di sottoporre al mediatore del<strong>l'Unione</strong> casi di cattiva amministrazione nell'azione delle<br />

istituzioni o <strong>degli</strong> organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado<br />

nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali”.

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