11.06.2013 Views

Apprendere l'Unione Europea a Scuola. Contributi degli insegnanti ...

Apprendere l'Unione Europea a Scuola. Contributi degli insegnanti ...

Apprendere l'Unione Europea a Scuola. Contributi degli insegnanti ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

383<br />

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri<br />

statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.<br />

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative<br />

rappresentanze.<br />

Art. 19.<br />

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,<br />

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,<br />

purché non si tratti di riti contrari al buon costume.<br />

Art. 20.<br />

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non<br />

possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua<br />

costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.<br />

Art.117<br />

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:<br />

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.<br />

-Dichiarazione dei diritti umani (ONU - 1948) Articoli 2 e 18.<br />

Articolo 2<br />

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione,<br />

senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di<br />

opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra<br />

condizione.<br />

Articolo 18<br />

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la<br />

libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in<br />

pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche,<br />

nel culto e nell'osservanza dei riti.<br />

-Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<br />

del 4 novembre 1950, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848,<br />

Articolo 8<br />

-Convenzione di Roma, n. 5 del 1950 Legge 4 agosto 1955, n. 848<br />

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà<br />

fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione<br />

stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. Articolo 9<br />

Articolo 9<br />

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione<br />

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la<br />

libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo<br />

individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento,<br />

le pratiche e l’osservanza dei riti.<br />

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole<br />

restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per<br />

la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei<br />

diritti e della libertà altrui.<br />

-Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU - 1959)<br />

Principio primo<br />

Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione.<br />

Questi diritti debbono essere riconosciuta tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!