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Apprendere l'Unione Europea a Scuola. Contributi degli insegnanti ...

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distanza delle Istituzioni comunitarie. A tal fine, come di seguito specificato, verranno posti ad<br />

oggetto della guidata analisi critica dell’alunno i principali atti dell’Unione a rilevanza<br />

costituzionale, specificativi del diritto soggettivo del cittadino europeo a determinare la vita<br />

istituzionale dell’organizzazione <strong>degli</strong> Stati membri. In tale percorso formativo, caratterizzato<br />

dalla progressiva riduzione della portata territoriale <strong>degli</strong> strumenti normativi – planetaria prima<br />

ed europea dopo – lo studio dei caratteri europeisti della Costituzione della Repubblica Italiana<br />

e con essi del principio di legittimità costituzionale della cessione di sovranità nazionale operata<br />

in applicazione dei principi umanitari e di salvaguardia dei tratta internazionali e delle fonti<br />

normative dell’Unione in materia di diritti dell’uomo e di tutela della pace quale bene<br />

inalienabile posto nella titolarità esclusiva dell’intera umanità, costituisce la naturale<br />

conclusione del ciclo di approfondimento. Attraverso il recupero dei principi etici che hanno<br />

animato il legislatore costituente risulta pertanto possibile per l’alunno giungere a riaffermare<br />

l’unicità del sistema delle cittadinanze nazionali, dell’Unione e planetarie.<br />

2 Collocare l’argomento nella tipologia generale dei diritti fondamentali facendo<br />

riferimento alla normativa internazionale (Nazioni Unite), regionale europea<br />

(Consiglio d’Europa e Unione <strong>Europea</strong>), nazionale (Costituzione repubblicana ) e<br />

regionale (Statuti regionali) come supporto dei nuclei tematici / contenuti individuati<br />

Sul principio di autodeterminazione dei popoli:<br />

Fonti di diritto internazionale a rilevanza planetaria<br />

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo - Approvata dall’Assemblea Generale delle<br />

Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948<br />

Art. 21, comma 1. “Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia<br />

direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti”.<br />

Art. 21, comma 3. “La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà<br />

deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale<br />

ed eguale, a voto segreto, o secondo una procedura di libera votazione”.<br />

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali - Adottato dall’Assemblea<br />

Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966.<br />

Parte I, art. 1, comma 1. “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo<br />

diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro<br />

sviluppo economico, sociale e culturale”.<br />

Patto internazionale sui diritti civili e politici - Adottato dall’Assemblea Generale delle<br />

Nazioni Unite il 16 dicembre 1966.<br />

Parte I, art. 1, comma 1. “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo<br />

diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro<br />

sviluppo economico, sociale e culturale”.<br />

Parte III, art. 25. “Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle<br />

discriminazioni menzionate all’articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:<br />

a) di partecipare alla direzione <strong>degli</strong> affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti<br />

liberamente scelti;<br />

b) di votare e di essere eletto, nel corso di periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio<br />

universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà<br />

<strong>degli</strong> elettori;<br />

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese”.

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