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Apprendere l'Unione Europea a Scuola. Contributi degli insegnanti ...

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87<br />

Normativa nazionale<br />

- Costituzione della Repubblica Italiana (1948)<br />

PRINCIPI FONDAMENTALI: in particolare l’art. 1 (principio democratico), l’art. 2 (inviolabilità dei diritti<br />

umani, principio personalista e pluralista), l’art. 3 (per il principio di uguaglianza formale e sostanziale), gli<br />

artt, 1, l’art. 4 (principio del lavoro e senso del dovere:” ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo la<br />

propria possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o<br />

spirituale della società”), l’art. 5 (riconoscimento delle autonomie locali), artt. 10, 11 (principio<br />

internazionalista e sopranazionale per la libertà, la pace e la giustizia)<br />

PARTE I – Diritti e doveri dei cittadini: la Costituzione Italiana pone in legame inscindibile i diritti di libertà<br />

civili (artt.13-28) e politiche (artt. 48-54) e i diritti etico-sociali (artt.29-32), culturali (artt. 33-34) ed economici<br />

(artt.35-47); ad essi unisce i doveri “inderogabili” di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2).<br />

PARTE II – Ordinamento della Repubblica, Titolo V, art. 114 (La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle<br />

Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane<br />

e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla<br />

Costituzione. /…/); art. 117 (La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della<br />

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. /…/<br />

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla<br />

legislazione dello Stato. /…/La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il<br />

migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organiomuni. Nelle materie di sua<br />

competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,<br />

nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.); art. 118 (Le funzioni amministrative sono attribuite ai<br />

Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,<br />

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza /…/ Stato, Regioni,<br />

Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per<br />

lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà)<br />

Normativa regionale<br />

Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, avente ad oggetto “Statuto della Regione Marche” (approvata<br />

4 dicembre 2004): Preambolo; Titolo I Principi fondamentali, artt. 2, 3, 4 c. 1-6, 5 c. 2-5 ; Titolo V<br />

Rapporti con le autonomie locali, art. 36.<br />

TITOLO I Principi fondamentali<br />

Art. 2 Europa, autonomie e formazioni sociali<br />

1. La Regione opera nel quadro dei principi fondamentali e delle norme dell’Unione europea perseguendo<br />

la valorizzazione delle politiche comunitarie e la collaborazione con le altre Regioni d’Europa, garantendo<br />

altresì la propria partecipazione alla vita dell’Unione e al processo di integrazione della stessa, nel rispetto<br />

delle diverse culture.<br />

2. La Regione si impegna a promuovere accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle<br />

proprie funzioni e nell’interesse delle rispettive collettività.<br />

3. Riconosce il carattere policentrico della società marchigiana ed in particolare il suo esprimersi nelle<br />

diverse articolazioni democratiche delle autonomie locali, funzionali e sociali.<br />

4. Riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi<br />

di sussidiarietà e di leale collaborazione.<br />

5. Garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali all’esercizio dell’attività legislativa e<br />

amministrativa.<br />

6. Valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria attività.<br />

7. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo<br />

svolgimento delle attività di interesse generale.<br />

Art. 3 Uguaglianza e differenza di genere<br />

1. La Regione promuove, nell’ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno<br />

sviluppo della persona e l’uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare<br />

attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.<br />

2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire<br />

condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e<br />

uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della<br />

Giunta.<br />

Art. 4 Sviluppo economico e rapporti sociali<br />

1. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri<br />

cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo. Concorre a rimuovere le cause dell’emarginazione e<br />

promuove la realizzazione sociale, incentiva la piena occupazione, tutela i diritti delle lavoratrici e dei

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