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Apprendere l'Unione Europea a Scuola. Contributi degli insegnanti ...

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costretto a ricevere un'educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori<br />

legali, sulla base del principio ispirativo dell'interesse del fanciullo.<br />

3) Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o<br />

il credo. Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i<br />

popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della religione o del credo altrui e nella piena<br />

consapevolezza che la sua energia ed i suoi talenti debbono essere dedicati al servizio dei propri<br />

simili.<br />

4) Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto quella di tutori legali, i<br />

desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui loro desideri in materia<br />

di religione o di credo, saranno tenuti in debita considerazione, sulla base del principio ispirativo<br />

dell'interesse del fanciullo.<br />

5) Le pratiche di una religione o di un credo in cui è allevato un fanciullo non devono recare danno<br />

alla sua salute fisica o mentale e al suo completo sviluppo, tenuto conto del paragrafo 3<br />

dell’articolo 1 della presente Dichiarazione.<br />

-La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (1989)<br />

Articolo 2<br />

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a<br />

garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a<br />

prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione<br />

politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine<br />

nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro<br />

nascita o da ogni altra circostanza.<br />

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente<br />

tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle<br />

attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi<br />

familiari.<br />

-Nota del Pontifico Consiglio per il dialogo interreligioso. Riflessioni e orientamenti sul<br />

dialogo interreligioso (19 maggio 1991)<br />

Punti 38, 42 e 48<br />

-I pronunciamenti del Consiglio d'Europa in materia di nuova religiosità:<br />

Raccomandazione 1178 (1992) su "Sette e nuovi movimenti religiosi"<br />

-I pronunciamenti del Consiglio d'Europa in materia di nuova religiosità:<br />

Raccomandazione 1202 (1993) su "Tolleranza Religiosa nella Società Democratica".<br />

385<br />

-Lega Araba: Carta araba dei diritti umani (emendata) (2004)<br />

Articoli 1. 3. 11. 25. 30.<br />

Articolo 1.<br />

La presente Carta, nel rispetto dell'identità nazionale <strong>degli</strong> Stati arabi e del loro sentimento di<br />

appartenere ad una comune civiltà, si propone di realizzare le seguenti finalità:<br />

3. Preparare le nuove generazioni, negli Stati arabi, ad una vita libera e responsabile in una<br />

società civile caratterizzata dalla solidarietà, fondata sull'equilibrio tra consapevolezza dei propri<br />

diritti e rispetto per i propri doveri e governata dai valori di eguaglianza, tolleranza e<br />

moderazione.<br />

4. Radicare in profondità il principio che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili,<br />

interdipendenti e interconnessi.

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