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Luigi Gualdo - FedOA - Università degli Studi di Napoli Federico II

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Il teatro ottocentesco: attori, drammaturghi, librettisti e plagiari<br />

cilmente qualcuno avrebbe potuto apprezzare una tale <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> stima, e<br />

pertanto avverte che:<br />

E’ ci pare piuttosto un bel caso che merita d’esser presentato alla “Società <strong>degli</strong><br />

autori”. Questa società presieduta da Tullo Massarani, benché conti pochi mesi <strong>di</strong> vita,<br />

non istette inoperosa e, richiesta, espresse il suo parere intorno a varie questioni, importanti<br />

e anche curiose. 245<br />

Questa società, meglio nota già all’epoca attraverso la sigla S.I.A. (che avrebbe<br />

poi dato origine all’o<strong>di</strong>erna S.I.A.E., trasferita poi negli anni ’20 a Roma),<br />

era stata fondata a Milano proprio nel corso del 1882, contestualmente<br />

all’approvazione del testo unico delle leggi per il <strong>di</strong>ritto d’autore. A <strong>di</strong>re il vero<br />

già dal 1865 esisteva un corpus legislativo 246 (perfezionato poi nel 1872 con<br />

una seconda normativa promulgata dal Parlamento) atto a regolamentare questo<br />

tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti che, però, dovendo essere tutelati da Municipi non sempre in grado<br />

<strong>di</strong> assolvere su tutto il territorio al proprio compito – non si <strong>di</strong>mentichi che,<br />

in effetti, ancora non era stato del tutto unificato il Regno d’Italia – finivano per<br />

non essere garantiti in toto: in particolare, se si riusciva a fornire una certa sorveglianza<br />

sulle opere a stampa, un simile controllo risultava spesso impossibile<br />

al cospetto <strong>di</strong> quei capocomici che decidevano <strong>di</strong> dare rappresentazioni senza<br />

chiedere il preventivo consenso ai drammaturghi. 247 Finalmente, con la nascita<br />

della S.I.A., organismo a carattere privato (inizialmente, come si è visto, patrocinata<br />

da Massarani) che si avvaleva “<strong>di</strong> una fitta rete <strong>di</strong> agenti <strong>di</strong>ffusi su tutto<br />

il territorio della penisola”, 248 gli scrittori furono davvero in grado <strong>di</strong> tutelare il<br />

<strong>di</strong>ritto d’autore e per la prima volta poterono riscuotere quelle percentuali che lo<br />

Stato, nonostante i precedenti interventi normativi, non era mai stato in grado <strong>di</strong><br />

assicurare. Data la recentissima fondazione <strong>di</strong> un tale ente si comprende, allora,<br />

perché BAT <strong>di</strong> chieda se “La questione Torelli-<strong>Gualdo</strong> non potrà dunque essere<br />

definita dalla società <strong>degli</strong> autori? Certo. È desiderabile che a questa si unisca<br />

l’asso-ciazione della stampa perio<strong>di</strong>ca per la soluzione delle questioni che inte-<br />

245 Ivi, p. 270.<br />

246 Si veda, in particolare, la legge n. 2337 del 25 giugno 1865.<br />

247 Per una storia esaustiva delle normative sul <strong>di</strong>ritto d’autore antecedenti alla nascita della<br />

S.I.A. si veda I. PIAZZONI, Spettacolo, istituzioni e società nell’Italia postunitaria (1860-<br />

1882), Roma, Archivio Guido Izzi, 2001.<br />

248 S. FERRONE - F. SIMONCINI, Il teatro, cit., p. 914.<br />

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