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Annali dell'Islam

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23. a. H.<br />

{Le condizioni fi-<br />

scali delle Pro-<br />

vincieconquista- teal principiodel<br />

dominio arabo,<br />

e in particolare<br />

sotto il regno di<br />

Omar.<br />

9§ 687-691 23. a. H.<br />

alcuni tentarono d'indune i governatori a fame la divisione, trovarono<br />

che la maggioranza (al-g ii m h ù r) era avversa all'idea (^j (T abari. I.<br />

2467-2408).<br />

Nota 1. — t/uando però i contadini accettarono i patti dei Musulmani, questi ico»i dice il testo:<br />

Tabari I 2467. lin. ult. e segg.i fissarono la tassa fondiaria che i contadini dovevano pagare (wada'n<br />

al-kharàg "ala ai-fall ali in). Abbiamo di nuovo (vedi paragrafo seguente] a confusione di gizy ah.<br />

(1 tassa a capo, e kharàg, o tassa fondiaria.<br />

Nota 2. , Questi fondi pubblici erano amministrati dai governatori della provincia, che risiedevano<br />

in al-Kfifah, e che curavano ogni anno la riscossione dei redditi e la divisione dei medesimi<br />

iTabari, I, 2469, lin. 11 e segg.).<br />

Nota ii. — Il silenzio della fonte tradisce jierò che vendite ed alienazioni avvenissero e non raramente<br />

nemmeno.<br />

§ 688. — (Sayf b. 'Umar, da al-Walid b. Abdallah, da suo padre). 1<br />

contadini (ai-fall àhùn) s'incaricavano della manutenzione delle strade,<br />

dei ponti, dei mercati, dei campi coltivati, e dovevano far da guide (al-<br />

d i 1 à 1 a h), oltre al pagamento della g i z y a h (nel senso di tributo e<br />

non di tasse per capo: cfr. § 687, nota 1) in proporzione dei loro mezzi.<br />

I d i h q a n erano responsabili della tassa g i z y a h e della coltivazione<br />

dei campi (al-' imàrah). Tutti poi indistintamente avevano l'obbligo di<br />

agire con rettitudine e. di dare ospitalità ai militari Musulmani mentre<br />

erano in viaggio (i b n al -s ab il min a 1- m u h à g<br />

[, 2470).<br />

i r i n) (T a b a r i<br />

§ 689. — (Sayf b. limar, senza isnadj. Nei patti conclusi con i sud-<br />

diti persiani (al-dzimmah) era espressamente stipulato che, se i sudditi<br />

tradivano i Musulmani ai loro nemici, erano cancellati i patti della dz i in-<br />

ni ah ed i traditori considerati come nemici. Se un non musulmano offen-<br />

deva un musulmano, doveva essere punito, e se uccideva un musulmano,<br />

doveva essere ucciso, limar si obbligava alla difesa dei sudditi (al-ma-<br />

na'ah), ma non si rendeva responsabile dei danni cagionati dagli eserciti<br />

(bari- a ila kull dzi 'ahd min ma'arrah al-guyiis) (Tabari,<br />

I, 2470).<br />

§ 690. — (Sayf b. 'Umar, senza isnàd). In questo modo, dopo che i<br />

Musulmani ebbero fatto ritorno da Gralulà* ad al-Madà"in ed ebbero preso di-<br />

mora nei loro quartieri (qatà-i'), tutto il paese del Sawàd divenne dzimmah,<br />

ad eccezione della proprietà confiscata alla famiglia reale persiana<br />

ed a chi si ostinava nell'opposizione con la medesima (Tabari, I, 2471 j.<br />

§ 691. — (V. La proprietà fondiaria ai tempi di 'Umar e<br />

le «qatà'i"» o concessioni di terre). Importante è ora fissare il<br />

principio, secondo il quale fu sistemato lo stato legale delle terre con-<br />

quistate. L'argomento è intricato e difficile, oscm-ato com' è da tutto un<br />

lavorìo teorico di tempi posteriori, in cui — come ha assai felicemente<br />

392.

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